Ordinanza n. 77/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/03/1975 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 29legge 1684/1962
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 29,
secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684 (Provvedimenti per
l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 maggio 1974 dal pretore di Arena nel
procedimento penale a carico di Scopelliti Francesco, iscritta al n.
283 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974;
2) ordinanza emessa il 28 giugno 1974 dal pretore di Bovino nel
procedimento penale a carico di Di Giovanni Antonietta Maria Filomena
ed altri, iscritta al n. 371 del registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289 del 6 novembre 1974.
Udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1975 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata
proposta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29,
secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684, nella parte in
cui consente all'ingegnere capo del genio civile di compiere
accertamenti di carattere tecnico in ordine alle violazioni delle norme
previste dalla legge antisismica, con riferimento agli artt. 24 e 3
della Costituzione;
che, nei giudizi dinanzi a questa Corte, nessuna delle parti si è
costituita né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
che i giudizi, relativi alla stessa questione, possono essere
riuniti e decisi con unico provvedimento.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 145 del 22 maggio
1974 e con ordinanza n. 294 del 27 dicembre 1974, ha rispettivamente
dichiarato non fondata e manifestamente infondata la indicata questione
di legittimità costituzionale, proposta negli stessi termini da altri
giudici;
che non vengono allegati né sussistono motivi che inducano a
modificare la predetta decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative o per i giudizi davanti
a questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre
1962, n. 1684, contenente "Provvedimenti per l'edilizia, con
particolari prescrizioni per le zone sismiche", questione proposta, con
le ordinanze indicate in epigrafe, con 8 riferimento agli artt. 24 e 3
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte