Ordinanza n. 77/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/05/1980 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 88 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1979
dal Pretore di Omegna, nel procedimento penale a carico di Calderoni
Mario e Pasotti Adamo, iscritta al numero 527 del registro ordinanze
1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 251 del
12 settembre 1979.
Visto l'atto di costituzione di Pasotti Adamo;
udito nella camera di consiglio del 14 febbraio 1980 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che il Pretore di Omegna ha sollevato d'ufficio la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 88 cod.proc pen.,
nella parte in cui non prevede la sospensione obbligatoria del
procedimento quando l'imputato versi in stato di infermità fisica che
gli impedisca l'esercizio della difesa materiale, in riferimento agli
artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione per il
dubbio che ne derivi una ingiustificata disparità di trattamento
rispetto all'imputato incapace di intendere e di volere.
Considerato che la stessa questione è stata dichiarata non
fondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con la
sentenza 10 maggio 1979 n. 12, che ha escluso ogni menomazione del
diritto di difesa, e che l'ordinanza in epigrafe, pur prospettando
anche la violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo di una
ingiustificata disparità di trattamento nell'ambito del suddetto
diritto, non introduce nuovi motivi sostanziali di censura, in quanto
la denunciata disparità si risolve nella menomazione già
categoricamente esclusa con la citata sentenza.
Considerata l'assoluta pretestuosità delle argomentazioni di parte
privata dirette a dimostrare la novità della questione, assumendo che
l'ordinanza di rimessione prospetti come privilegiata la posizione
dell'incapace di autodifesa materiale, per il quale decorre la
prescrizione, rispetto all'incapace di intendere e di volere, per il
quale la prescrizione è sospesa; mentre al contrario l'ordinanza,
obiettivamente interpretata, denuncia come sfavorevole la posizione
dell'incapace di autodifesa materiale, il cui diritto di difesa sarebbe
menomato dal decorso della prescrizione, e quindi esattamente la stessa
questione già decisa dalla citata sentenza della Corte.
Considerato, pertanto, che la questione non presenta i pretesi
profili di novità ed ha trovato confutazione nella sentenza n. 12 del
1979.
Visti gli artt. 26, secondo. comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
dell'art. 88 cod.proc.pen., sollevata in riferimento agli artt. 3,
primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte