Ordinanza n. 77/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/04/1986 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, quinto
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), promosso con l'ordinanza emessa il 22 marzo 1984 dal
Magistrato di sorveglianza di Padova sui reclami riuniti proposti da
Tamiello Antonio ed altri, iscritta al n. 862 del registro ordinanze
1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321
dell'anno 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Padova, chiamato a
pronunciarsi sui reclami proposti da alcuni detenuti lavoratori circa
la misura della remunerazione, ha, con ordinanza del 22 marzo 1984,
denunciato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, l'illegittimità dell'art. 69, quinto comma, della legge
26 luglio 1975, n. 354, "nella parte in cui consente al Magistrato di
sorveglianza l'adozione di provvedimenti decisori di carattere
giurisdizionale in violazione del diritto di difesa";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;
considerato che la questione è già stata decisa nel senso
dell'inammissibilità con la sentenza n. 103 del 1984, la quale,
ribadendo un principio già enunciato in sede di giudizio
sull'ammissibilità di un conflitto di attribuzione (v. sentenza n. 87
del 1978), ha escluso che gli ordini di servizio del magistrato di
sorveglianza sui reclami dei detenuti in materia di lavoro rientrino
nell'ambito dell'attività giurisdizionale, dal momento che tali
reclami non sostituiscono "la tutela giurisdizionale che è riservata
al giudice dei diritti".
Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 69, quinto comma, della legge 26
luglio 1975, n. 354, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo
comma, della Costituzione dal Magistrato di sorveglianza di Padova con
ordinanza del 22 marzo 1984.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte