Ordinanza n. 77/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/02/1989 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 832/1986
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del
decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito in legge 6 febbraio
1987, n. 15 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di
immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), promossi
con due ordinanze emesse il 14 aprile 1988 dal Pretore di Rimini nei
procedimenti civili vertenti tra Braschi Lorenzo ed altra e Sergi
Maria Antonietta ed altra e tra Braschi Rita e Sergi Maria Antonietta
ed altra, iscritte ai nn. 380 e 476 del registro ordinanze 1988 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 38 e 39
prima serie speciale dell'anno 1988;
Visti gli atti di costituzione di Sergi Maria Antonietta e Garizzo
Maria Teresa nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che il Pretore di Rimini, con due ordinanze del 14 aprile
1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del
decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito nella legge 6
febbraio 1987, n. 15, nella parte in cui: a) prescrive al locatore di
comunicare al conduttore se e a quali condizioni intende proseguire
la locazione; b) consente al conduttore di offrire un nuovo canone,
qualora gli sia comunicata la volontà contraria al proseguimento del
contratto; c) in caso di rifiuto del locatore, attribuisce al
conduttore il diritto a una indennità per perdita dell'avviamento
commerciale pari a 24 mensilità del canone offerto, anche se di
fatto non incorra in tale perdita;
che la questione è stata sollevata d'ufficio nel corso di due
procedimenti instaurati rispettivamente da Braschi Lorenzo e Branchi
Emma, conduttori di un immobile ad uso non abitativo, e da Braschi
Rita, conduttrice di un altro immobile, nei confronti delle locatrici
Sergi Maria Antonietta e Garizzo Maria Teresa, per sentire
determinare dal giudice l'"indennità per avviamento" spettante in
conseguenza del mancato rinnovo del contratto di locazione;
che i detti procedimenti sono stati promossi nonostante che le
convenute avessero dichiarato di essere pronte a pagare l'indennità
già determinata dall'art. 69, nono comma, della legge n. 392 del
1978, modificato dal decreto legge n. 832 del 1986, cioè per ciascun
contratto non rinnovato la somma di lire 30 milioni, pari a 24
mensilità del canone offerto dai conduttori per il rinnovo della
locazione;
che, ad avviso del giudice remittente è irrazionale la
disparità di trattamento, per quanto riguarda i diritti e gli
obblighi delle parti alla scadenza del contratto, tra le locazioni
commerciali soggette al regime transitorio della legge n. 392 del
1978 e le locazioni stipulate dopo l'entrata in vigore della legge,
soggette al regime ordinario;
che nei giudizi davanti alla Corte si sono costituite le
locatrici aderendo alle argomentazioni delle due ordinanze di
rimessione e concludendo per l'accoglimento della questione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile per irrilevanza, o, in subordine,
infondata, essendo giustificata la diversità di trattamento, quanto
alla tutela dell'avviamento commerciale, dei vecchi contratti di
locazione stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 392
del 1978 rispetto a quelli stipulati posteriormente;
Considerato che i due giudizi hanno per oggetto la medesima
questione, e pertanto è opportuno disporne la riunione affinché
siano decisi con unico provvedimento;
che in entrambi i casi in esame sussistono le condizioni per la
liquidazione automatica dell'indennità per perdita dell'avviamento,
prevista dall'art. 69, nono comma, della legge n. 392 del 1978, nel
testo modificato dall'art. 1 del decreto legge n. 832 del 1986;
che, avendo le locatrici dichiarato di essere pronte a pagare la
detta indennità, pari a 24 mensilità del nuovo canone di affitto
offerto dalle controparti, le ordinanze di rimessione non spiegano
quale sia la materia del contendere nei processi instaurati dai
conduttori per la determinazione giudiziale dell'indennità, e di
conseguenza non è dato comprendere quale incidenza possa avere in
tali processi la sollevata questione di costituzionalità;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo, ottavo e
nono comma del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito
nella legge 6 febbraio 1987, n. 15 (Misure urgenti in materia di
contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello
di abitazione), sollevata dal Pretore di Rimini con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte