Ordinanza n. 77/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/03/1996 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18Statuto dei lavoratori
- art. 1legge 108/1990
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, quinto
comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento), come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio
1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), promosso con
ordinanza emessa il 6 aprile 1995 dal Pretore di Lucca - sezione
distaccata di Pietrasanta, nel procedimento civile vertente tra
Delthotel s.p.a. e Pinarelli Carla, iscritta al n. 394 del registro
ordinanze del 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di costituzione della società Delthotel s.p.a.
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1996 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Ritenuto che Carla Pinarelli, licenziata per motivo oggettivo dalla
società Delthotel s.p.a., otteneva, dal Pretore di Lucca - sezione
distaccata di Pietrasanta, una sentenza dichiarativa di
illegittimità del licenziamento con ordine di reintegrazione nel
posto di lavoro, e successivamente - avendo optato per l'indennità
sostitutiva prevista dall'art. 18, quinto comma, della legge 20
maggio 1970, n. 300, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11
maggio 1990, n. 108 - l'emissione di un decreto ingiuntivo per la
somma corrispondente;
che, nel corso del giudizio di opposizione promosso dalla datrice
di lavoro, il medesimo pretore, con ordinanza del 6 aprile 1995, ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale del citato art. 18, quinto comma, "nella
parte in cui non subordina alla sussistenza di "giusti motivi", da
valutarsi caso per caso da parte del giudice, la facoltà del
lavoratore di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della
reintegrazione nel posto di lavoro un'indennità pari a quindici
mensilità della retribuzione globale di fatto";
che, ad avviso del giudice rimettente, in mancanza della detta
condizione - come nel caso di specie, in cui la lavoratrice
licenziata ha trovato un posto di lavoro più vantaggioso di quello
precedente - la norma denunciata offenderebbe il principio di
razionalità finendo "con il configurarsi come una forma di
"arricchimento senza titolo"";
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è
costituita la Società Delthotel concludendo per la declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma impugnata, e riservandosi
di depositare una memoria illustrativa, poi prodotta fuori termine;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile o comunque infondata: secondo
l'interveniente, la ricostruzione dell'istituto operata da questa
Corte con la sentenza n. 81 del 1992 e le ordinanze nn. 160 e 426 del
1992 è incompatibile col preteso requisito di motivi giustificativi
dell'esercizio dell'opzione, apprezzabili dal giudice, trattandosi di
una scelta di carattere squisitamente personale rimessa dalla legge
al prestatore di lavoro;
Cosiderato che analoga questione è già stata esaminata da questa
Corte e - con sentenza n. 81 del 1992 (seguita da due ordinanze di
manifesta infondatezza, nn. 160 e 427 del 1992) - dichiarata non
fondata, anche in riferimento al principio di razionalità, sia sotto
il profilo dell'esonero da qualsivoglia giustificazione della scelta
dell'indennità, sia sotto il profilo dell'ammontare forfettario
dell'indennità, la quale, essendo un surrogato del diritto alla
reintegrazione nel posto di lavoro, spetta al lavoratore
indipendentemente dalla circostanza che abbia trovato un altro posto
di lavoro e dall'entità del reddito che nel frattempo ne abbia
ricavato;
che le ragioni addotte dall'odierna ordinanza di rimessione non
sono tali da indurre la Corte a mutare giurisprudenza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio
1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nel testo modificato
dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei
licenziamenti individuali), sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dal Pretore di Lucca - sezione distaccata di
Pietrasanta con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte