Ordinanza n. 77/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/03/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 656Codice di procedura penale
- art. 47-terOrdinamento penitenziario
- art. 4legge 165/1998
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter comma
1-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), come inserito dalla legge 27 maggio 1998, n. 165
(Modifiche all'art. 656 del codice di procedura penale e alla legge
26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni), promosso con
ordinanza emessa il 4 dicembre 1998 dal Tribunale di sorveglianza di
Venezia sulle istanze proposte da L. D., iscritta al n. 214 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Venezia, chiamato a
decidere su di una istanza di detenzione domiciliare di un detenuto
condannato, tra l'altro, per il reato di rapina aggravata, ha
sollevato con ordinanza in data 4 dicembre 1998, in riferimento agli
artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale del comma 1-bis dell'art. 47-ter della legge 26 luglio
1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione
delle misure privative e limitative della libertà), inserito
dall'art. 4, comma 1, lettera a), della legge 27 maggio 1998, n. 165
(Modifiche all'art. 656 del codice di procedura penale e alla legge
26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni), nella parte in
cui dispone che la forma di detenzione domiciliare ivi disciplinata
non possa essere concessa ai detenuti condannati per i reati elencati
nell'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, anziché prevedere che
tali soggetti possano essere ammessi alla misura alternativa in esame
alle medesime condizioni stabilite dall'art. 4-bis per l'accesso ai
permessi premio e alle altre misure alternative alla detenzione
disciplinate dal Titolo I, Capo VI, della stessa legge;
che il rimettente, premesso di avere con una precedente
ordinanza in data 8 settembre 1998 respinto una istanza del medesimo
condannato volta ad ottenere l'affidamento in prova al servizio
sociale e dichiarato inammissibile una contestuale istanza di
semilibertà, rileva che - in assenza delle condizioni soggettive
previste dall'art. 47-ter comma 1, dell'ordinamento penitenziario e
delle gravi condizioni di salute di cui al comma 1-ter della medesima
norma - la detenzione domiciliare potrebbe eventualmente essere
concessa solo ai sensi del comma 1-bis dell'art. 47-ter e, cioè, se
la pena detentiva inflitta non è superiore a due anni, anche se
costituente parte residua di maggior pena, se non ricorrono i
presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, se la
misura è idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta
altri reati, se non si tratta di condannati per i reati di cui
all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario;
che, pur essendo la pena che l'istante deve ancora scontare
inferiore a due anni (per la precisione, pena inflitta pari a due
anni e giorni venti di reclusione, eseguita a partire dal 19 maggio
1997 e con scadenza il 7 giugno 1999), nel caso di specie la condanna
per il reato di rapina aggravata, compreso tra quelli elencati
nell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, è ostativa alla
concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare;
che tale disciplina, ad avviso del rimettente, si porrebbe in
contrasto: con l'art. 3 Cost., in quanto la preclusione prevista per
i soggetti condannati per i delitti contemplati dall'art. 4-bis
dell'ordinamento penitenziario determinerebbe "una irragionevole
discriminazione di situazioni tra di loro assimilabili, in violazione
del principio di ragionevolezza e uguaglianza": il condannato per un
delitto ricompreso tra quelli elencati dall'art. 4-bis
dell'ordinamento penitenziario può infatti essere ammesso, ove
sussistano le condizioni previste in tale norma, ai permessi-premio,
alla semilibertà, alla detenzione domiciliare disciplinata
dall'art. 47-ter comma 1, dell'ordinamento penitenziario, e persino
alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, mentre gli
è radicalmente precluso l'accesso alla detenzione domiciliare
prevista dal comma 1-bis dell'art. 47-ter dell'ordinamento
penitenziario, "senza che ciò trovi giustificazione nella concreta
pericolosità sociale del condannato o comunque in una condotta allo
stesso addebitabile";
con l'art. 27 Cost., perché la norma censurata, nel
precludere ai condannati per i reati di cui all'art. 4-bis
dell'ordinamento penitenziario l'accesso alla particolare forma di
detenzione domiciliare prevista per le pene detentive inferiori a due
anni di reclusione, non riserva alcun rilievo alla concreta
pericolosità del soggetto desumibile dalla sua condotta o dalla
sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, così
violando il principio della finalità rieducativa della pena e il
principio della progressività del trattamento, quale affermato dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, eccependo in via principale l'inammissibilità della questione
per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti
per la concessione della misura richiesta e, segnatamente,
l'idoneità della misura ad evitare il pericolo della commissione di
altri reati e, alla stregua della prospettiva fatta propria dallo
stesso rimettente, la mancanza di elementi tali da fare ritenere
sussistenti i collegamenti con la criminalità organizzata o
eversiva, e concludendo, comunque, per la infondatezza della
questione.
Considerato che il rimettente contesta la legittimità
costituzionale del comma 1-bis dell'art. 47-ter dell'ordinamento
penitenziario nella parte in cui preclude di concedere la nuova forma
di detenzione domiciliare ivi prevista ai soggetti condannati per i
reati di cui all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario;
che di conseguenza il giudice a quo chiede a questa Corte una
pronuncia in base alla quale tale misura alternativa, in presenza dei
presupposti stabiliti dal comma 1-bis dell'art. 47-ter
dell'ordinamento penitenziario, possa essere concessa alle medesime
condizioni previste nel comma 1 dell'art. 4-bis dell'ordinamento
penitenziario, in particolare, trattandosi nel caso di specie di un
soggetto condannato per il reato di rapina aggravata, alla condizione
che non vi siano elementi tali da far ritenere sussistenti i
collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva (ultima parte
del citato comma 1);
che, con riferimento ai profili di ammissibilità della
questione, risulta che il giudice rimettente, prima di emettere
l'ordinanza con la quale era stata respinta l'istanza di affidamento
in prova al servizio sociale, aveva tra l'altro disposto accertamenti
in ordine alla sussistenza della condizione di cui all'art. 4-bis
comma 1, ultima parte, dell'ordinamento penitenziario, e
successivamente ha disposto ulteriori specifici accertamenti ai fini
della decisione sull'istanza di ammissione alla detenzione
domiciliare;
che il rimettente avrebbe quantomeno dovuto compiere le
necessarie valutazioni in ordine all'incidenza di tali accertamenti
sulla rilevanza della dedotta questione di legittimità
costituzionale;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del comma 1-bis dell'art. 47-ter della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal
tribunale di sorveglianza di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 marzo 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte