Ordinanza n. 77/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/03/2002 · relatore Francesco Amirante
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1369/1960
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi primo
e quarto (recte: primo, quarto e quinto), della legge 23 ottobre
1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle
prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera
negli appalti di opere e di servizi), promosso con ordinanza emessa
il 19 febbraio 2001 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile
Sgobbi Simone contro A.I.F. Gruppo Securitas s.r.l. ed altri,
iscritta al n. 492 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1a serie speciale,
dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice
relatore Francesco Amirante.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio avente ad oggetto
l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il
ricorrente e la società e gli altri soggetti privati convenuti, la
condanna dei convenuti stessi al pagamento di differenze retributive
e la dichiarazione di nullità del licenziamento orale intimato al
ricorrente, il Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa il
19 febbraio 2001, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, commi primo e quarto (recte: primo, quarto e quinto),
della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed
interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina
dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e servizi), nella
parte relativa all'esclusione dell'amministrazione statale dal
divieto di intermediazione di manodopera e dalla presunzione circa la
titolarità del rapporto di lavoro in capo al soggetto che abbia
effettivamente utilizzato le prestazioni di lavoro;
che, secondo il Tribunale rimettente, la prova testimoniale
raccolta dimostrerebbe che il lavoro di movimentazione dei fascicoli
e incartamenti della Conservatoria dei registri immobiliari di
Firenze, del quale il ricorrente (insieme ad altri giovani) era stato
incaricato dai convenuti che lo retribuivano, in realtà era eseguito
anche nell'interesse dell'amministrazione, in quanto concerneva
compiti propri dei dipendenti di questa, tanto che vi era un accordo
tra il Conservatore e i soggetti privati convenuti in giudizio e
interessati alle visure;
che, sulla base di tali circostanze di fatto, il Tribunale
rimettente afferma che il contraddittorio dovrebbe essere esteso
all'amministrazione finanziaria nei cui confronti dovrebbe avere
applicazione la normativa impugnata se non ne fosse, appunto, esclusa
l'applicazione nei confronti della amministrazione statale;
che, secondo il giudice a quo la suddetta esclusione si
porrebbe, in primo luogo, in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione in quanto essa, del tutto irragionevolmente, renderebbe
possibile alla amministrazione statale di ricorrere alla
intermediazione di manodopera per sottrarsi alla applicazione dei
principi di effettività del rapporto di pubblico impiego da tempo
elaborati dalla giurisprudenza in riferimento alla assunzione
irregolare di personale da parte delle pubbliche amministrazioni;
che sarebbe, altresì, violato il principio di buona
amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione in quanto
l'immotivato esonero della amministrazione statale dalla osservanza
della legge n. 1369 del 1960 esporrebbe soggetti privati al rischio
di essere condannati a corrispondere importi retributivi per
prestazioni di lavoro subordinato rese non alle loro dipendenze, ma
alle dipendenze di una amministrazione statale per lo svolgimento di
un pubblico servizio;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o non fondata.
Considerato che il giudice rimettente motiva la rilevanza della
questione affermando che soltanto l'attribuzione della titolarità
passiva del rapporto alla amministrazione finanziaria potrebbe
consentire di assolvere i soggetti privati convenuti dalle domande
proposte nei loro confronti;
che, secondo quanto risulta dall'ordinanza di rimessione, non
soltanto non è parte l'amministrazione, ma nessuna domanda nei
confronti di questa è stata proposta;
che, conseguentemente, la suddetta motivazione della
rilevanza non è plausibile in quanto la questione, anziché essere
proposta per la definizione del giudizio a quo, finisce per essere
sollevata in riferimento ad un altro eventuale giudizio, diverso per
petitum e causa petendi;
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, commi primo, quarto e
quinto, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di
intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova
disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti di opere e di
servizi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Amirante
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte