Ordinanza n. 78/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1962 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 24legge 1424/1940
usata come parametro
citata
- art. 26legge 1424/1940
- art. 29legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 24, terzo
comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424, promossi dalle seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 aprile 1961 dal Tribunale di Genova, nel
procedimento civile instaurato dalla Società per azioni "CITOM-SORIMA"
contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 156
del Registro delle ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 245 del 30 settembre 1961;
2) ordinanza emessa il 17 luglio 1961 dal Tribunale di Genova, nei
procedimenti civili riuniti, vertenti tra la Società IM. CA. "Tre
Vele", la "Compagnia Tirrena di Capitalizzazione ed Assicurazione", la
"Società Italiana Cauzioni - Compagnia di Assicurazioni e
Riassicurazioni", il Banco di Sardegna, il Fallimento della "Società
Generale Cacao" e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta
al n. 196 del Registro delle ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 312 del 16 dicembre 1961.
Ritenuto che entrambe le ordinanze sono state regolarmente notificate
alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e
comunicate ai Presidenti dei due rami del Parlamento;
che innanzi a questa Corte, tra le parti private, si sono
costituite, nel primo giudizio, la Società "CITOM-SORIMA" e, nel
secondo giudizio, la "Compagnia Tirrena di Capitalizzazione ed
Assicurazione" e la "Società Italiana Cauzioni", mentre in entrambi i
giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;
che, con entrambe le ordinanze indicate in epigrafe, è stata
sollevata questione di legittimità costituzionale, in relazione alle
disposizioni degli artt. 24 e 113 della Costituzione, della norma
contenuta nel terzo comma dell'art. 24 della legge 25 settembre 1940,
n. 1424;
Considerato che la questione è stata già decisa da questa Corte, la
quale, con la sentenza del 22-30 dicembre 1961, n. 79, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, terzo comma, della legge
25 settembre 1940, n. 1424;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata dalle ordinanze sopra indicate ed ordina il
rinvio degli atti al Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte