Corte costituzionale

Ordinanza n. 78/1965

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1965 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 106r.d. 3269/1923
  • art. 107r.d. 3269/1923
  • art. 108r.d. 3269/1923
  • art. 118r.d. 3269/1923

citata

  • art. 26legge 87/1953
  • art. 9legge 87/1953

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 106, 107,

108 e 118 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva la legge sul

registro, promosso con ordinanza 30 gennaio 1965 del Giudice

conciliatore di Palermo, nel procedimento civile vertente tra Cremona

Licia e Oliveri Renato, iscritta al n. 78 del Registro ordinanze 1965 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 139 del 5

giugno 1965.

Udita nella camera di consiglio del 28 ottobre 1965 la relazione

del Giudice Michele Fragali.

Ritenuto che, con l'ordinanza suddetta è stata proposta questione

di legittimità costituzionale degli artt. 106,107,108 e 118 del R.D.

30 dicembre 1923, n. 3269, che approva la legge sul registro sotto il

profilo che, subordinando la procedibilità della domanda giudiziale al

pagamento della imposta di registro, crea un ostacolo di ordine

economico che limita di fatto la libertà e la eguaglianza dei

cittadini, in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che nessuna delle parti si è costituita in giudizio.

Considerato che, con la sentenza del 4 aprile 1963, n. 45, questa

Corte ha, tra l'altro, già dichiarato non fondata la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 106, 108 e 118 del R.D. 30

dicembre 1923, n. 3269;

che la questione si presenta manifestamente infondata anche con

riguardo all'art. 107, concernente la devoluzione di usufrutto, di

lucri dotali o di liberalità e le occultazioni di prezzo o di valore,

per il quale l'ordinanza non prospetta profili diversi da quelli

disattesi dalla Corte nella suddetta sentenza.

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti a questa Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 106, 107, 108 e 118 del R.D. 30 dicembre

1923, n. 3269, che approva la legge sul registro, promossa con

ordinanza 30 gennaio 1965 del Giudice conciliatore di Palermo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte