Ordinanza n. 78/1980
Altra decisione · depositata il 20/05/1980 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4,
cod. civ., nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 63 del 1 giugno 1966, promosso con ordinanza emessa
il 7 ottobre 1978 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente
tra Traini Lidia e la R.A.I., iscritta al n. 680 del registro ordinanze
1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 7
marzo 1979. Visto l'atto di costituzione di Traini Lidia;
udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1980 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
ritenuto che con ricorso notificato l'8 marzo 1977 Traini Lidia
chiese al Pretore di Roma dichiararsi che per il periodo di tre anni
dalla data del 27 gennaio 1951 e comunque ininterrottamente per un
periodo superiore a sei mesi a partire da tale data, aveva svolto
mansioni di categoria impiegati come da art. 5 del C.N.L. 18 aprile
1948 e che le fosse riconosciuto, a far tempo dallo stesso 27 gennaio
1951 e al più tardi dal compimento del sesto mese successivo, il
diritto di ricevere retribuzione e di svolgere mansioni adeguate con la
conseguente condanna della convenuta R.A.I. al pagamento delle
retribuzioni anche per prestazioni straordinarie e comprese le
indennità di fine rapporto, e al risarcimento dei danni, e, in
subordine, dichiararsi di categoria B (fascia retributiva n. 11) le
mansioni da essa Traini svolte con le conseguenziali pronunce di ordine
patrimoniale;
che, con memoria depositata il 27 aprile 1978, la R.A.I. eccepì in
via preliminare la prescrizione del diritto dell'attrice al superiore
inquadramento per il periodo precedente ad un decennio dalla notifica
del ricorso e dei crediti per differenze retributive per il periodo
precedente ad un quinquennio dalla data di notifica del ricorso, e
chiese nel merito il rigetto della domanda attrice;
che con ordinanza 7 ottobre 1978, regolarmente notificata e
comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 7 marzo 1979
(n. 680 reg.ord. 1978), l'adito Pretore ha sollevato d'ufficio e
dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità
dell'art. 2948, n. 4, cod.civ. così come "modificato dalla decisione
n. 63 del 1 giugno 1966 della Corte costituzionale", per contrasto con
gli artt. 3 e 24 Cost., sotto il profilo della minor tutela che
spetterebbe al dipendente pubblico a paragone del lavoratore privato,
decorrendo nel primo caso, e non nell'altro, la prescrizione durante il
rapporto di lavoro;
che avanti la Corte si è costituita la Traini con memoria
depositata il 6 dicembre 1978, in cui ha opposto in via preliminare la
irrilevanza della questione di costituzionalità per ciò che la
violazione del principio di uguaglianza potrebbe essere se mai
denunciata da impiegati pubblici, e, in ipotesi, la infondatezza in
riferimento sia all'art. 3 sia all'art. 24 della Costituzione;
considerato che il Pretore, in non diversa guisa di quel che ha
giudicato con non poche ordinanze rese negli anni 1975 a 1978, sulle
quali pronunciando questa Corte gli ha restituito gli atti con
ordinanza n. 51/1979, non ha sotto alcun profilo valutato la rilevanza
della questione sollevata d'ufficio: non ha invero verificato se alla
R.A.I. riescano applicabili la legge n. 604/1966 e, in ipotesi, la
legge n. 300/70, e se la violazione del principio di uguaglianza possa
essere denunciata da lavoratore che non dipenda da ente pubblico, né
si è fatto, tra l'altro, carico della eccezione di prescrizione
decennale sollevata in via preliminare dalla R.A.I., né, infine, ha
saggiato quale sia il grado di stabilità del rapporto tra la Traini e
la R.A.I.;
che, quindi, s'impone la restituzione degli atti al Pretore perché
svolga il giudizio di rilevanza, che non ha menomamente effettuato, e
valuti la non manifesta infondatezza della questione di
costituzionalità anche alla stregua delle sentenze n. 40 a n. 44/1979
e delle ordinanze n. 51 e n. 52/1979 di questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte