Corte costituzionale

Ordinanza n. 78/1980

Altra decisione · depositata il 20/05/1980 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4,

cod. civ., nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte

costituzionale n. 63 del 1 giugno 1966, promosso con ordinanza emessa

il 7 ottobre 1978 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente

tra Traini Lidia e la R.A.I., iscritta al n. 680 del registro ordinanze

1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 7

marzo 1979. Visto l'atto di costituzione di Traini Lidia;

udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1980 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

ritenuto che con ricorso notificato l'8 marzo 1977 Traini Lidia

chiese al Pretore di Roma dichiararsi che per il periodo di tre anni

dalla data del 27 gennaio 1951 e comunque ininterrottamente per un

periodo superiore a sei mesi a partire da tale data, aveva svolto

mansioni di categoria impiegati come da art. 5 del C.N.L. 18 aprile

1948 e che le fosse riconosciuto, a far tempo dallo stesso 27 gennaio

1951 e al più tardi dal compimento del sesto mese successivo, il

diritto di ricevere retribuzione e di svolgere mansioni adeguate con la

conseguente condanna della convenuta R.A.I. al pagamento delle

retribuzioni anche per prestazioni straordinarie e comprese le

indennità di fine rapporto, e al risarcimento dei danni, e, in

subordine, dichiararsi di categoria B (fascia retributiva n. 11) le

mansioni da essa Traini svolte con le conseguenziali pronunce di ordine

patrimoniale;

che, con memoria depositata il 27 aprile 1978, la R.A.I. eccepì in

via preliminare la prescrizione del diritto dell'attrice al superiore

inquadramento per il periodo precedente ad un decennio dalla notifica

del ricorso e dei crediti per differenze retributive per il periodo

precedente ad un quinquennio dalla data di notifica del ricorso, e

chiese nel merito il rigetto della domanda attrice;

che con ordinanza 7 ottobre 1978, regolarmente notificata e

comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 7 marzo 1979

(n. 680 reg.ord. 1978), l'adito Pretore ha sollevato d'ufficio e

dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità

dell'art. 2948, n. 4, cod.civ. così come "modificato dalla decisione

n. 63 del 1 giugno 1966 della Corte costituzionale", per contrasto con

gli artt. 3 e 24 Cost., sotto il profilo della minor tutela che

spetterebbe al dipendente pubblico a paragone del lavoratore privato,

decorrendo nel primo caso, e non nell'altro, la prescrizione durante il

rapporto di lavoro;

che avanti la Corte si è costituita la Traini con memoria

depositata il 6 dicembre 1978, in cui ha opposto in via preliminare la

irrilevanza della questione di costituzionalità per ciò che la

violazione del principio di uguaglianza potrebbe essere se mai

denunciata da impiegati pubblici, e, in ipotesi, la infondatezza in

riferimento sia all'art. 3 sia all'art. 24 della Costituzione;

considerato che il Pretore, in non diversa guisa di quel che ha

giudicato con non poche ordinanze rese negli anni 1975 a 1978, sulle

quali pronunciando questa Corte gli ha restituito gli atti con

ordinanza n. 51/1979, non ha sotto alcun profilo valutato la rilevanza

della questione sollevata d'ufficio: non ha invero verificato se alla

R.A.I. riescano applicabili la legge n. 604/1966 e, in ipotesi, la

legge n. 300/70, e se la violazione del principio di uguaglianza possa

essere denunciata da lavoratore che non dipenda da ente pubblico, né

si è fatto, tra l'altro, carico della eccezione di prescrizione

decennale sollevata in via preliminare dalla R.A.I., né, infine, ha

saggiato quale sia il grado di stabilità del rapporto tra la Traini e

la R.A.I.;

che, quindi, s'impone la restituzione degli atti al Pretore perché

svolga il giudizio di rilevanza, che non ha menomamente effettuato, e

valuti la non manifesta infondatezza della questione di

costituzionalità anche alla stregua delle sentenze n. 40 a n. 44/1979

e delle ordinanze n. 51 e n. 52/1979 di questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte