Ordinanza n. 78/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1981 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 348 e 351 cod. proc. pen. (obbligo di testimonianza -
diritto di astensione) promosso con ordinanza emessa il 16 settembre
1980 dal Pretore di Torino, nel procedimento penale a carico di
Cantore Romano, iscritta al n. 791 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 352 del 1980.
Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1981 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto che il pretore di Torino - con ordinanza emessa il 16
settembre 1980, nel procedimento penale a carico di Romano Cantore,
imputato del delitto di cui all'art. 372 cod. pen. - ha sollevato
questione di legittimità, in riferimento all'art. 21 della
Costituzione, del combinato disposto degli artt. 348 e 351 del cod.
proc. pen., "nella parte in cui non viene previsto il giornalista fra
le persone che hanno diritto di astenersi dal testimoniare in
relazione al segreto professionale".
Considerato che sostanzialmente la stessa questione è già stata
dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 1 del 1981 e
che non v'è prospettazione di nuovi profili od argomentazioni che
possano indurre a discostarsi dalla precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 348 e 351 del codice
di procedura penale "nella parte in cui non prevede il giornalista fra
le persone che hanno diritto di astenersi dal testimoniare in
relazione al segreto professionale", sollevata, in riferimento
all'art. 21 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza
in epigrafe, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 1 del 1981.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte