Ordinanza n. 78/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/03/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1-quaterlegge 690/1976
usata come parametro
citata
- art. 9legge 690/1976
- art. 12legge 690/1976
- art. 13legge 690/1976
- art. 15legge 690/1976
- art. 21legge 690/1976
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1
quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690 (Tutela delle acque
dall'inquinamento), promossi con tre ordinanze emesse il 12 ottobre
1983 e il 9 febbraio 1984 dal Tribunale di Verona nei procedimenti
penali a carico di Casari Adriano ed altro, Zocca Dino e Peruso Mario,
iscritte ai nn. 10, 340 e 479 del registro ordinanze 1984 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 155, 252 e 266 dell'anno
1984.
Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Tribunale di Verona, con tre ordinanze di identico
contenuto emesse il 12 ottobre 1983 ed il 9 febbraio 1984, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 quater della legge
8 ottobre 1976, n. 690, "in relazione agli artt. 9, 12, 13, 15 e 21 l.
319/1976 e successive modifiche nella parte in cui esclude
l'assoggettamento dei complessi adibiti a servizi al regime previsto
per i soli insediamenti produttivi": argomentando che l'impugnata
disciplina comporterebbe "ingiustificata disparità di trattamento per
situazioni sostanzialmente analoghe con violazione del principio di cui
all'art. 3 della Costituzione";
e che nei rispettivi giudizi non vi è stata costituzione di parti,
né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che la Corte ha già dichiarato inammissibili analoghe
questioni, con sentenza n. 314 del 1983: argomentando che, in nome del
principio d'eguaglianza, la Corte stessa non è "abilitata a esercitare
scelte di esclusiva spettanza del legislatore, ma può solo ricondurre
le deroghe ingiustificate e le arbitrarie eccezioni alle regole già
stabilite dalla legge ovvero ai principi generali univocamente
desumibili dall'ordinamento"; mentre l'art. 1 quater "anziché dettare
regole o ispirarsi a principi generali, ha dato corpo ad una serie di
scelte politiche, concernenti i più diversi complessi di situazioni",
la specifica sorte delle quali "potrà essere certo mutata o meglio
precisata", ma "sulla base di opzioni e di valutazioni ... eccedenti la
competenza della Corte".
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 quater della legge 8 ottobre
1976, n. 690 (Tutela delle acque dall'inquinamento), "nella parte in
cui esclude l'assoggettamento dei complessi adibiti a servizi al regime
previsto per i soli insediamenti produttivi", sollevata dal Tribunale
di Verona, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte