Ordinanza n. 78/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/04/1986 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 56Ordinamento penitenziario
- art. 96d.P.R. 431/1976
usata come parametro
citata
- art. 9d.P.R. 339/1977
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56 della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
Così come integrato dall'art. 96 del d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431
(Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975,
n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure
privative e limitative della libertà), promosso con l'ordinanza emessa
il 4 aprile 1984 dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per
i minorenni di Torino sull'istanza proposta da Ricca Franco, iscritta
al n. 1084 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 25-bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Torino, con ordinanza
del 4 aprile 1984, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, l'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
"Così come integrato" dall'art. 96 del d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431,
nella parte in cui sono previsti, per la presentazione della richiesta
di remissione del debito, termini perentori individuati in relazione
alla data di dimissione del condannato o dell'internato;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque
infondata;
considerato che la questione è già stata decisa nel senso
dell'inammissibilità con la sentenza n. 51 del 1984, in quanto che
l'art. 96 del d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (novellato dall'art. 9 del
d.P.R. 24 maggio 1977, n. 339), unico precetto che stabilisca limiti di
tempo, sia iniziali sia finali, per la presentazione della "richiesta"
o della "proposta" di remissione del debito, è inserito in un testo
normativo privo di forza di legge, come tale non suscettibile di
sindacato nella presente sede, mentre l'art. 56 della legge 26 luglio
1975, n. 354, non contemplando, né implicitamente né tanto meno
esplicitamente, la necessità di alcuna integrazione circa i termini
per l'esercizio del diritto ivi previsto, non può essere coinvolto
nella proposta denuncia di illegittimità.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n.
354, "Così come integrato" dall'art. 96 del d.P.R. 29 aprile 1976, n.
431, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di
Torino con ordinanza del 4 aprile 1984.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte