Ordinanza n. 78/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/02/1991 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 70/1988
- art. 12legge 154/1988
usata come parametro
citata
- art. 11legge 880/1986
- art. 79Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.
- art. 16d.P.R. 636/1972
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma ter,
della legge 13 maggio 1988, n. 154 (recte: dell'art.12, comma 3-ter,
del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante "Norme in materia
tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di
accatastamento degli immobili urbani", convertito, con modificazioni,
nella legge 13 maggio 1988, n. 154), promosso con ordinanza emessa il
15 marzo 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano
nei ricorsi riuniti proposti da Nicita Antonio ed altro, iscritta al
n. 500 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno
1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio tributario, concernente due
ricorsi riuniti ed aventi ad oggetto, il primo, il silenzio tenuto
dall'Ufficio successioni su una istanza volta ad ottenere, rispetto
all'imposta già liquidata sulla base della dichiarazione presentata
dai coeredi ricorrenti, la riduzione del 30 per cento del valore
imponibile in applicazione dell'art. 11 della legge 17 dicembre 1986,
n. 880, e, il secondo, il rigetto di altra istanza diretta
all'applicazione del c.d. criterio catastale previsto dalla
sopravvenuta legge 13 maggio 1988, n. 154, la Commissione tributaria
di primo grado di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12, comma 3-ter, della legge da ultimo citata (recte:
dell'art. 12, comma 3-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988 n. 70,
convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988 n. 154);
che, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata -
disponendo, in materia di valutazione dei cespiti immobiliari caduti
in successione, l'applicazione retroattiva del "nuovo criterio così
detto automatico" del reddito catastale anche alle successioni
apertesi anteriormente al 1° luglio 1986, ma solo a quelle "per le
quali non sia intervenuto il definitivo accertamento del valore
imponibile" - avrebbe avuto di mira la pluralità dei casi in cui il
contribuente non adempie all'obbligo di dichiarare il valore venale e
costringe l'ufficio all'accertamento del maggior valore;
che non sarebbe stata, invece, considerata l'ipotesi dei
contribuenti onesti che, avendo dichiarato valori congrui non
soggetti ad accertamenti dell'ufficio, hanno tuttavia proposto
ricorso per la rettifica di quei valori, invocando l'applicazione di
norme sopravvenute, e si troverebbero quindi anch'essi nella
situazione di "pendenza" di una lite tributaria;
che il giudice a quo ha all'uopo richiamato, come tertium
comparationis, l'art. 79 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131, che subordina l'applicazione del predetto criterio
automatico agli atti, scritture private e denunce anteriori al 1°
luglio 1986, in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore
del testo unico, sia pendente una controversia o "non sia ancora
decorso il termine di decadenza dell'azione della finanza", ed ha
rilevato che, diversamente, la norma impugnata in tema di imposte di
successione contempla soltanto il caso in cui vi sia stato
accertamento di maggior valore da parte dell'ufficio e sia pendente
ricorso avverso di questo, così determinando una ingiustificata
disparità di trattamento tra contribuenti;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
sostenendo che i "ricorsi (a quibus) dovrebbero semplicemente essere
dichiarati inammissibili" perché, "in tema di imposte relative alle
successioni... i ricorsi possono essere proposti avverso l'avviso di
maggior valore ed avverso l'avviso di liquidazione dei tributi (art.
16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, come corretto con d.P.R. 28
novembre 1980, n. 787)", mentre i ricorsi predetti si concreterebbero
in istanze extra ordinem;
che, inoltre, l'ordinanza di rimessione non motiverebbe affatto
in punto di rilevanza della questione prospettata, laddove, secondo
la giurisprudenza della Corte, "una questione deve ritenersi
rilevante quando la sua soluzione è realmente necessaria per la
decisione";
che, sempre ad avviso della difesa erariale, la questione
sarebbe altresì palesemente non fondata perché non sarebbe, nella
specie, pendente nessuna controversia di valutazione, non essendovi
stata alcuna rettifica della dichiarazione e quindi nessun avviso di
maggior valore da parte dell'ufficio;
che, perciò, mancherebbero tutti i presupposti perché possa
ritenersi violato il principio di eguaglianza, non essendo, in
particolare, comparabile la situazione "dei contribuenti raggiunti da
avviso di maggior valore rispetto a quella dei contribuenti che detto
avviso non hanno ricevuto".
Considerato che l'eccezione di inammissibilità per mancata
motivazione sul punto della rilevanza va disattesa, perché, dallo
svolgimento dell'ordinanza, è possibile ricostruire l'iter
argomentativo che consente di ritenere soddisfatto l'obbligo della
motivazione relativamente alla necessaria pregiudizialità della
questione rispetto alla decisione da adottare;
che, quanto agli altri aspetti posti in evidenza dalla difesa
erariale, sempre in ordine all'ammissibilità della questione, circa
la sorte ed il thema decidendum dei giudizi a quibus e circa
l'insussistenza di una controversia pendente, trattasi di profili che
non possono essere presi in considerazione in questa sede,
appartenendo al giudizio di competenza del collegio rimettente;
che, nel merito, la questione, in riferimento agli artt. 3 e 53
della Costituzione, sotto il profilo dell'eguaglianza sostanziale in
materia tributaria, non è fondata, in quanto non sussiste la
lamentata disparità di trattamento fra la situazione di coloro nei
cui confronti non si è proceduto, al momento dell'entrata in vigore
della legge, ad alcuna contestazione sulla valutazione dei cespiti
ereditari e la situazione di coloro nei cui confronti l'accertamento
di valore non è divenuto ancora definitivo;
che, difatti, questa evenienza fa reputare non irragionevole che
il legislatore, nel prendere in considerazione le situazioni
pregresse, abbia ritenuto applicabile la norma solo a quelle per le
quali la valutazione dei cespiti sia ancora in via di definizione;
che, d'altronde, come risulta anche dalla discussione
parlamentare della legge, la norma impugnata non introduce un nuovo
critero di determinazione dei valori imponibili, ma limita il potere
di rettifica degli uffici finanziari, nel caso in cui questi non
ritengano congruo il valore dei beni dichiarati, impedendo loro di
procedere ad una maggiore valutazione dei cespiti quando il relativo
valore sia dichiarato in misura non inferiore all'ammontare
determinato in modo automatico (reddito catastale aggiornato,
moltiplicato per il coefficiente 60 o 80, rispettivamente, per i
terreni e per i fabbricati);
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12, comma 3-ter, del decreto-legge 14 marzo
1988, n. 70 (Norme in materia tributaria nonché per la
semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili
urbani), convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988,
n. 154, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte