Ordinanza n. 78/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/03/1996 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 595/1985
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5,
della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione
sanitaria e per il piano triennale 1986-1988), promosso con ordinanza
emessa il 23 febbraio 1995 dal Tribunale di Sondrio nel procedimento
civile vertente tra Riccardo Romeri e la Unità sanitaria locale n.
22 di Sondrio, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 1995 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1996 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso di un giudizio civile promosso da Riccardo
Romeri contro la Unità sanitaria locale n. 22 di Sondrio - avente ad
oggetto il rimborso delle spese sanitarie per prestazioni urgenti,
sostenute all'estero in seguito ad un infortunio - il Tribunale di
Sondrio, con ordinanza emessa in data 23 febbraio 1995, ha sollevato
d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli articoli 3 e 32, primo comma, della Costituzione, dell'art. 3,
quinto comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la
programmazione sanitaria e per il piano triennale 1986-1988), nella
parte in cui limita l'assistenza sanitaria indiretta del cittadino
italiano residente in Italia, quanto alle prestazioni sanitarie
ottenute all'estero in ipotesi di urgenza e di pericolo di
aggravamento della malattia, al presupposto che si tratti di
prestazioni ottenibili presso centri di altissima specializzazione;
che la norma impugnata dispone che con decreto del Ministro della
sanità siano previsti i criteri di fruizione, in forma indiretta, di
"prestazioni assistenziali, presso centri di altissima
specializzazione all'estero in favore di cittadini italiani residenti
in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese
tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso
clinico";
che nell'ordinanza in questione viene rilevato che la norma
impugnata ed il d.m. 3 novembre 1989, che ne attua il disposto,
richiedono tra l'altro, al fine della fruizione dell'assistenza
all'estero, il presupposto della altissima specializzazione e quello
dell'impossibilità di ottenere tempestivamente o adeguatamente la
prestazione presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o con
esso convenzionati, rimanendo escluse dall'assistenza le prestazioni
ottenute all'estero sul solo presupposto dell'urgenza;
che, nell'esclusione di qualsiasi rimborso, il rimettente,
facendo riferimento al principio enunciato dalla sentenza di questa
Corte n. 992 del 1988, relativo al rimborso delle spese sostenute per
prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo eseguite
presso strutture private non convenzionate, ravvisa una lesione del
diritto alla salute, garantito dall'art. 32 della Costituzione;
che la norma violerebbe altresì l'art. 3 della Costituzione, non
essendo ragionevole la limitazione dell'assistenza alle prestazioni
ottenibili presso centri di altissima specializzazione, pur in
presenza dell'assorbente presupposto dell'urgenza del trattamento;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile o non fondata;
che, a giudizio della difesa statale, l'inammissibilità della
questione discenderebbe dal difetto di rilevanza ai fini della
decisione del processo a quo, dal momento che un parziale rimborso è
già stato accordato all'attore, e dal fatto che quella richiesta
nell'ordinanza è una sentenza additiva, che aggiungerebbe una nuova
ipotesi alla proposizione normativa censurata, pur in presenza di
molteplici soluzioni possibili per disciplinare tale ipotesi; mentre
l'infondatezza deriverebbe dal fatto che l'art. 32 della Costituzione
non attribuisce un diritto a cure illimitate ma ad un livello di
prestazioni, necessariamente inferiore rispetto al massimo consentito
dal progredire delle scienze, fissato dal piano sanitario nazionale.
Cosiderato che il giudice rimettente chiede, con l'ordinanza in
esame, di estendere la disciplina dettata dalla norma impugnata ad
una ipotesi del tutto diversa da quella a cui si riferisce la norma
stessa, che riguarda il caso del cittadino italiano che si reca
all'estero per sottoporsi a terapie non ottenibili in Italia e non il
caso del cittadino italiano che si trovi già all'estero quando
sorge, con urgenza, la necessità delle cure;
che l'estensione richiesta, ove accolta, imporrebbe di definire
condizioni, limiti e modalità di una ipotesi nuova di assistenza
indiretta da dispensare all'estero, aspetti rispetto ai quali non è
possibile individuare un'unica soluzione, ma che dovrebbero formare
oggetto di scelte affidate alla discrezionalità del legislatore ed
eventualmente dell'autorità amministrativa;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile in quanto diretta ad ottenere una sentenza di tipo
additivo pur in assenza di una soluzione obbligata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, della legge 23
ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il
piano triennale 1986-1988), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
32, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Sondrio con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Cheli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte