Ordinanza n. 78/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 46/1974
usata come parametro
citata
- art. 3legge 46/1974
- art. 24legge 46/1974
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo e
terzo comma, della legge della regione Campania 23 dicembre 1986, n.
44 (Finanziamenti regionali al Consorzio autonomo del porto di
Napoli, in applicazione del d.-l. 11 gennaio 1974, n. 1, convertito
in legge 11 aprile 1974, n. 46), e dell'art. 1 della legge della
regione Campania 13 giugno 1994, n. 19 (Contributi al Consorzio
autonomo del porto di Napoli), promosso con ordinanza emessa il 20
novembre 1996 dal tribunale di Napoli, nel procedimento civile
vertente tra la regione Campania e il Consorzio autonomo del porto di
Napoli, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 1997 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,
dell'anno 1997.
Visto l'atto di costituzione della regione Campania;
Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1998 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il tribunale di Napoli, con ordinanza del 20 novembre
1996, nel giudizio di opposizione proposto dalla regione Campania
avverso l'ingiunzione emessa dal presidente del Consorzio autonomo
del porto di Napoli (in seguito: Consorzio) per il pagamento del
contributo consortile ordinario per l'anno 1991, nell'importo
quantificato dall'assemblea consortile, ha sollevato questione di
costituzionalità dell'art. 1 della legge regione Campania 13 giugno
1994, n. 19 (Contributi al Consorzio autonomo del porto di Napoli),
e, in linea condizionata, dell'art. 1, secondo e terzo comma, della
legge regione Campania 23 dicembre 1986, n. 44 (Finanziamenti
regionali al Consorzio autonomo del porto di Napoli, in applicazione
del d.-l. 11 gennaio 1974, n. 1, convertito in legge 11 aprile 1974,
n. 46), in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 117 della
Costituzione, e, limitatamente alla prima norma denunziata, anche in
riferimento all'art. 24 della Costituzione;
che i giudici rimettenti premettono che l'art. 1 della legge
regione Campania n. 19 del 1994, ha direttamente quantificato il
contributo dovuto dalla regione al consorzio per l'anno 1991 e lo ha
fissato in un importo inferiore rispetto a quello stabilito
dall'assemblea consortile in virtù della legge n. 683 del 1979,
mentre l'art. 1, secondo e terzo comma, della legge regionale n. 44
del 1986 ha subordinato l'erogazione della relativa somma alla
acquisizione da parte della regione del bilancio preventivo del
consorzio e della deliberazione dell'assemblea consortile;
che, ad avviso del tribunale, entrambe le norme denunziate
violerebbero l'art. 117 della Costituzione, in quanto il legislatore
regionale ha disciplinato una materia riservata alla competenza del
legislatore statale, l'art. 3 della Costituzione, dato che le due
disposizioni realizzano una disparità di trattamento tra la regione
e gli altri enti consorziati, nonostante essi siano considerati
paritariamente dalla legge istitutiva del consorzio, nonché l'art.
97, primo comma, della Costituzione, perché la regolamentazione
della modalità di pagamento del contributo e la sua quantificazione
in un importo inferiore a quello determinato dall'assemblea
consortile hanno influito negativamente sul buon andamento dell'ente;
che, secondo i giudici a quibus l'art. 1 della legge regionale n.
19 del 1994, si pone, inoltre, in contrasto con l'art. 24 della
Costituzione, in quanto ha previsto la rateizzazione del contributo
ed ha limitato il diritto del consorzio di agire in giudizio per
ottenerne il pagamento;
che la regione Campania è intervenuta nel giudizio ed ha
eccepito l'irrilevanza della questione e, nel merito, l'infondatezza,
in quanto le norme denunziate, a suo avviso, disciplinano
esclusivamente l'ordinamento interno dell'ente, allo scopo di
assicurare che l'erogazione del contributo soddisfi esigenze di
certezza e trasparenza, mentre quella recata dalla legge regionale n.
19 del 1994 non è stata affatto emanata in considerazione della
controversia in corso ed al fine di incidere sulla medesima.
Considerato che i giudici a quibus fondano la censura di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regione Campania
n. 19 del 1994 sulla premessa che non rientrerebbe nella competenza
del legislatore regionale la quantificazione dell'importo del
contributo annuale dovuto al Consorzio e dalla violazione dei limiti
stabiliti alla potestà normativa regionale conseguirebbe, a loro
avviso, il contrasto della norma anche con gli altri parametri dianzi
indicati;
che il tribunale non ha affatto considerato che la legge regione
Campania n. 19 del 1994, oltre ad avere quantificato il contributo
dovuto per l'anno 1991, ha anche modificato l'art. 1, primo comma,
della legge regionale del 1986, introducendo un inciso, il quale
stabilisce che il contributo deve essere fissato "nei limiti delle
disponibilità dell'apposito capitolo di bilancio regionale" (art. 2
della legge regionale n. 19 del 1994);
che tale ultima disposizione assume pertanto preliminare rilievo
in termini di sovraordinazione logica e giuridica rispetto alla norma
censurata, perché è proprio essa che rende assolutamente
discrezionale la quantificazione del contributo dovuto dalla Regione,
sicché la sua mancata censura rende irrilevante la questione
sollevata con specifico ed esclusivo riferimento alla norma che di
quest'ultima costituisce sostanziale applicazione;
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile e la
relativa declaratoria assorbe la decisione in ordine a quella
concernente l'art. 1, secondo e terzo comma, della legge regionale n.
44 del 1986, sollevata in via gradata e condizionatamente
all'accoglimento della prima.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regione Campania
13 giugno 1994, n. 19 (Contributi al Consorzio autonomo del porto di
Napoli), e dell'art. 1, secondo e terzo comma, della legge regione
Campania 23 dicembre 1986, n. 44 (Finanziamenti regionali al
Consorzio autonomo del porto di Napoli, in applicazione del d.-l. 11
gennaio 1974, n. 1, convertito in legge 11 aprile 1974, n. 46),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 (limitatamente alla prima
norma denunziata), 97, primo comma, e 117 della Costituzione, dal
tribunale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1998.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:1998:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte