Ordinanza n. 78/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/2001 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
- art. 2d.lgs. 113/1999
- art. 47legge 40/1998
- art. 12d.lgs. 113/1999
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 2 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113 (Disposizioni correttive
al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'art. 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40), promossi con
due ordinanze emesse il 26 maggio e il 21 febbraio 2000 dal giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Tolmezzo, iscritte
ai nn. 543 e 657 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41 e 46, 1ª serie speciale,
dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Tolmezzo, chiamato a pronunciarsi sulla opposizione
presentata da una società avverso il diniego, da parte del pubblico
ministero, della restituzione di un trattore e di un rimorchio
sottoposti a sequestro nel corso di un procedimento penale a carico
di un imputato del reato di cui all'art. 1 (recte: art. 12, comma 1)
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), per avere agevolato l'ingresso di
clandestini nel territorio dello Stato, solleva, in riferimento
all'art. 27 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12, comma 4, del medesimo decreto
legislativo, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 113 (Disposizioni correttive al testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 47, comma 2,
della legge 6 marzo 1998, n. 40), nella parte in cui non esclude la
confisca nel caso in cui il mezzo di trasporto appartenga a persona
estranea al reato che possa provare di non aver potuto prevedere
l'illecito impiego del mezzo e di non essere incorsa in difetto di
vigilanza;
che il giudice a quo afferma che, a seguito della modifica
introdotta dal d.lgs. n. 113 del 1999 nel testo dell'art. 12, comma
4, del d.lgs. n. 286, la confisca dei mezzi di trasporto che
servirono a commettere i reati di cui all'art. 12, comma 1, del
medesimo decreto legislativo sarebbe divenuta obbligatoria anche nel
caso in cui i mezzi appartengano a persone estranee al reato;
che, ad avviso del remittente, tale interpretazione sarebbe
l'unica possibile in considerazione sia del tenore letterale della
disposizione (la precedente formulazione dell'art. 12, comma 4,
faceva infatti salvo il caso in cui il mezzo di trasporto
appartenesse a persona estranea al reato), sia della ratio della
novella introdotta dal d.lgs. n. 113 del 1999, intesa chiaramente a
scoraggiare gli artifizi delle organizzazioni criminali dedite al
traffico di clandestini;
che, non essendo possibile dare una interpretazione
adeguatrice di tale disposizione, questa, secondo il giudice a quo
sarebbe costituzionalmente illegittima, dal momento che introdurrebbe
una ipotesi di responsabilità oggettiva, in violazione del principio
della personalità della responsabilità penale stabilito
dall'art. 27, primo comma, della Costituzione;
che infatti, ricorda il remittente, questa Corte ha già
affermato che "se possono esservi cose il cui possesso può
configurare una illiceità obiettiva in senso assoluto, la quale
prescinde dal rapporto col soggetto che ne dispone e legittimamente
debbono essere confiscate presso chiunque le detenga (art. 240 del
codice penale), in ogni altro caso l'art. 27, primo comma, della
Costituzione non può consentire che si proceda a confisca di cose
pertinenti a reato, ove chi ne sia proprietario al momento in cui la
confisca debba essere disposta non sia l'autore del reato o non ne
abbia tratto in alcun modo profitto" (sentenza n. 2 del 1987);
che, quanto alla rilevanza, il giudice a quo osserva che solo
se la questione venisse accolta, e venisse quindi ripristinata la
originaria formulazione della disposizione censurata, il proprietario
istante, dimostrando la sua estraneità al reato, avrebbe diritto
alla restituzione del bene;
che, con una seconda ordinanza, il medesimo giudice per le
indagini preliminari presso tribunale di Tolmezzo, investito, quale
giudice dell'esecuzione, della richiesta di restituzione di
un'autovettura della quale, a seguito di sentenza di applicazione
della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale era
stata disposta la confisca, solleva, sulla base di argomentazioni
identiche a quelle sopra esposte, la stessa questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12, comma 4, del d.lgs. 25 luglio 1998,
n. 286, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 13 aprile 1999,
n. 113.
Considerato che, poiché le ordinanze di rimessione pongono la
medesima questione, i relativi giudizi possono essere riuniti per
essere decisi congiuntamente:
che l'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 286, nel
testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 2 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 113, dispone che "Nei casi previsti
dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto ed è disposta la confisca
del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel
caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei
medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo
che siano necessarie speciali indagini";
che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo dalla
soppressione dell'inciso "salvo che si tratti di mezzi [...]
appartenenti a persona estranea al reato", che figurava nella
precedente formulazione dell'art. 12, comma 4, non consegue che si
debba procedere a confisca anche nel caso in cui il mezzo di
trasporto utilizzato per la commissione dei reati di cui ai commi 1 e
3 appartenga a persona estranea, giacché trova applicazione anche in
tale ipotesi, in assenza di prescrizioni di segno diverso, l'art. 240
del codice penale, il quale detta norme di carattere generale in
materia di confisca, stabilendo fra l'altro che questa non può
essere disposta sulle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato appartenenti a persona estranea al reato, sempre
che delle stesse non sia vietata la detenzione;
che non sussiste, quindi, alcun ostacolo letterale né
sistematico a che la disposizione censurata possa essere interpretata
nel senso che la confisca dei mezzi di trasporto può essere disposta
solo nei confronti dei soggetti che abbiano concorso alla commissione
dei reati di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 12 del d.lgs. n. 286 del
1998 o ne abbiano comunque tratto profitto;
che, del resto, nella giurisprudenza di legittimità, nel pur
breve periodo trascorso dalla entrata in vigore del d.lgs. n. 113 del
1999, si è già formato un orientamento uniforme teso a far salva
l'ipotesi in cui la persona sia estranea al reato, non abbia cioè ad
esso partecipato con attività di concorso o altrimenti connesse, con
una soluzione interpretativa, dunque, il cui obiettivo risultato è
quello di lasciare indenne la disposizione censurata dal prospettato
dubbio di illegittimità per contrasto con l'art. 27, primo comma,
della Costituzione;
che è rimesso ovviamente al remittente l'accertamento delle
condizioni che consentano nel caso di specie di escludere qualsiasi
forma di partecipazione ai reati mediante attività di concorso o
altrimenti connesse;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 113 (Disposizioni correttive al testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 47, comma 2,
della legge 6 marzo 1998, n. 40), sollevata, in riferimento
all'art. 27, primo comma, della Costituzione, dal giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale di Tolmezzo con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte