Ordinanza n. 780/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.l. 946/1977
usata come parametro
citata
- art. 1legge 100/1926
- art. 1legge 100/1926
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6,
diciassettesimo, diciottesimo e diciannovesimo comma, del d.l. 29
dicembre 1977, n. 946 ("Provvedimenti urgenti per la finanza
locale"), convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 1978, n.
43, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1982 dal T.A.R. per
l'Abruzzo - sede di L'Aquila, sul ricorso proposto dal Comune di
L'Aquila contro la Sezione del Comitato Regionale di Controllo ed
altra, iscritta al n. 885 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 dell'anno 1983;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio amministrativo avente ad
oggetto l'impugnazione di un provvedimento con cui il Comitato
Regionale di Controllo aveva annullato una delibera del Consiglio
comunale di L'Aquila istitutiva di una nuova qualifica impiegatizia,
il T.A.R. per l'Abruzzo, con ordinanza in data 23 giugno 1982, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 5, 39, 97 e 128 Cost., questione
di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 17, 18 e 19 del
decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946 ("Provvedimenti urgenti per la
finanza locale") convertito, con modificazioni, nella legge 27
febbraio 1978, n. 43, nella parte in cui stabilisce che il
trattamento giuridico ed economico del personale degli enti locali
viene determinato in conformità ai principi, criteri e livelli
risultanti da accordi nazionali a scadenza triennale, stipulati tra
le rappresentanze del Governo, delle associazioni nazionali degli
enti locali e di sindacati di categoria maggiormente rappresentativi
su scala nazionale, e approvati con decreto del Presidente della
Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo
stesso;
che, ad avviso del giudice a quo la disposizione impugnata
contrasterebbe in primo luogo, con l'art. 39 della Costituzione, in
quanto essendo rimasta inattuata tale norma, l'accordo tra
associazioni non registrate, non potrebbe assurgere a fonte di
produzione giuridica con efficacia erga omnes, né potrebbe
conseguentemente impedire che gli enti territoriali apportino deroghe
più favorevoli alla disciplina in esso contenuta;
che, inoltre, secondo il T.A.R. Abruzzo, la norma impugnata
contrasterebbe con lo stesso art. 39 Cost., in quanto anche se si
ipotizzasse come regolamento governativo di organizzazione l'atto
formale di approvazione della disciplina, difetterebbero i
presupposti richiesti per tale fonte dall'art. 1 della legge 3
gennaio 1926, n. 100, ed, il Governo, comunque, non potrebbe
apportare modifiche al contenuto dell'accordo;
che il giudice a quo dubita, altresì della legittimità
costituzionale della norma impugnata, in riferimento agli artt. 5, 39
e 128 Costituzione, in quanto la disciplina convenzionale che si
assume adottata in rappresentanza degli enti territoriali, verrebbe
concordata con associazioni nazionali degli enti locali prive di
legittimazione per la tutela di interessi alieni;
che, infine, ad avviso del T.A.R. Abruzzo, la norma impugnata si
pone in contrasto con gli artt. 5, 97 e 128 Cost., in quanto la
negoziazione collettiva, oltre a determinare i trattamenti economici
in funzione della omogeneizzazione delle retribuzioni del personale
degli enti locali, incide - in particolare per quanto disposto dagli
artt. 3 e 30 dell'accordo recepito con d.P.R. 1° giugno 1979, n. 191,
in materia di norme di accesso e ristrutturazione dei servizi - sulla
riserva legislativa di attribuzione agli enti locali dei poteri
amministrativi in materia di impiego pubblico locale, che rientrano
nel concetto di autonomia;
che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura Generale
dello Stato, concludendo per l'inammissibilità per difetto di
rilevanza della questione, ovvero per la sua infondatezza.
Considerato che la dedotta eccezione di inammissibilità deve
essere disattesa in quanto, ancorché nel giudizio amministrativo non
sia stato impugnato il d.P.R. n. 191 del 1979 (che, in attuazione
della disposizione censurata, recepisce l'accordo collettivo dei
dipendenti degli enti locali) allo stesso occorre comunque far
riferimento per valutare la legittimità dell'impugnato provvedimento
amministrativo, onde l'eventuale declaratoria di incostituzionalità
dell'art. 6 del d.-l. n. 946 del 1977, comportando l'illegittimità
derivata del citato decreto presidenziale, sarebbe influente per la
definizione del giudizio a quo;
che la disposizione impugnata pone in essere - come già
precisato dalla giurisprudenza costituzionale - con riguardo
all'analoga norma di cui all'art. 28 della legge n. 70 del 1975
(sentenza n. 21 del 1980) "una devoluzione istituzionale di potere
normativo" con procedure particolari che, per i suoi tratti
peculiari, non è possibile inquadrare in schemi precedenti;
che - come già affermato da questa Corte - nelle pronuncie nn.
219 del 1984 (punto 16 della motivazione) e n. 656 del 1988, la
disciplina del pubblico impiego "in base ad accordi" non si
identifica con la contrattazione collettiva con efficacia erga omnes
prevista dall'art. 39 Cost.;
che, pertanto, non è in contrasto con l'art. 39 Cost. - quanto
alla rappresentatività dei soggetti stipulanti, alla procedura
d'intesa ed all'efficacia erga omnes - la norma impugnata, la quale
invece prevede che l'"ipotesi di accordo" sindacale, costituendo solo
un momento od una fase di un più ampio iter procedimentale, rimane
priva di efficacia fino a che non venga, a conclusione del
procedimento amministrativo emanato il prescritto decreto
presidenziale;
che, peraltro, l'ipotizzato inquadramento dell'atto formale di
approvazione dell'accordo sindacale tra i regolamenti governativi di
organizzazione, di cui all'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n.
100, è del tutto inconferente, in quanto il ricorso a tale fonte di
produzione normativa è esplicitamente esclusa per gli enti locali
dal n. 3 dello stesso art. 1;
che, anche le censure concernenti il difetto di legittimazione
delle parti (associazioni di enti locali e di lavoratori) a
rappresentare interessi alieni, e la mancanza di criteri per la
identificazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative,
si fondano sull'erroneo presupposto che la disciplina del rapporto
d'impiego dei dipendenti degli enti locali "in base ad accordi" sia
inquadrabile nell'ambito della contrattazione collettiva erga omnes
prevista dall'art. 39 Cost.;
che per quanto attiene all'asserita violazione degli artt. 5, 97
e 128 Cost., non può che ribadirsi quanto già affermato da questa
Corte nell'ordinanza n. 656 del 1988 circa la piena conformità della
disciplina emanata in base ad accordi ai principi di rispetto delle
autonomie locali di buon andamento ed imparzialità;
che, pertanto, la questione sollevata sotto tutti gli anzidetti
profili, va dichiarata manifestatamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, commi 17, 18 e 19 del decreto legge 29
dicembre 1977, n. 946 ("Provvedimenti urgenti per le finanze
locali"), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio
1978, n. 43, sollevata, in riferimento agli artt. 5, 39, 97 e 128
Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - sede di
L'Aquila, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:780 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte