Ordinanza n. 781/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 1404/1956
- art. 9legge 1404/1956
- art. 8legge 1404/1956
- art. 9legge 1404/1956
- art. 8legge 1404/1956
- art. 9legge 1404/1956
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1983
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della
legge 4 dicembre 1956, n. 1404 ("Soppressione e messa in liquidazione
di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma
costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti
la finanza statale"), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 30 marzo
1984 dal Pretore di Pisa nei procedimenti civili vertenti tra Taccini
Giampaolo ed altri e l'O.N.M.I., iscritte ai nn. 833 e 1211 del
registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 301 dell'anno 1984 e n. 65- bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Pretore di Pisa, con ordinanza emessa il 30 marzo
1984 nel corso del procedimento civile vertente tra Taccini Giampaolo
ed altri e O.N.M.I. Ufficio Liquidazione, ha sollevato, in
riferimento all'art. 24 Cost., questione di legittimità
costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404
("Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e
di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale") nelle parti
in cui, disciplinando il procedimento per la liquidazione, da parte
del Ministero del Tesoro Ufficio liquidazioni, degli enti pubblici
soppressi, prevedono che i creditori di tali enti debbano presentare,
entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del
provvedimento di soppressione, le istanze per il riconoscimento dei
crediti vantati, che l'ufficio liquidazioni, entro il termine
(ordinatorio) di 90 giorni dalla presa di possesso del patrimonio
dell'ente, debba provvedere sulle istanze, e che le decisioni
dell'organo amministrativo siano impugnabili dagli interessati entro
30 giorni;
che il Pretore di Pisa, con ordinanza emessa nella stessa data
nel corso di procedimento civile vertente le stesse parti, ha
sollevato identica questione di legittimità costituzionale degli
artt. 8 e 9 della legge 9 dicembre 1956 n. 1404;
che, ad avviso del Pretore di Pisa, le disposizioni impugnate
violerebbero il diritto costituzionalmente garantito di agire in
giudizio per la tempestiva tutela dei propri diritti;
che nei giudizi davanti a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura Generale
dello Stato, eccependo l'inammissibilità e concludendo per
l'infondatezza delle questioni di costituzionalità sollevate dal
Pretore di Pisa con le suddette ordinanze.
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano identiche
questioni, talché va disposta la riunione dei relativi giudizi;
che, in ordine al merito delle questioni prospettate, va
rilevato, come questa Corte ha già affermato (sentenza n. 693 del
1988) anche in base alla prevalente giurisprudenza della Corte di
cassazione e del giudice amministrativo, che gli artt. 8 e 9 della
legge n. 1404 del 1956 - che prevedono lo speciale procedimento
amministrativo di riconoscimento dei crediti da far valere nei
confronti degli enti in liquidazione - non impediscono al creditore
di proporre azione giudiziaria senza avvalersi di detto procedimento,
il che implica che ciò sia possibile anche prima che esso sia
concluso, circostanza, questa, che esclude ogni limitazione al
diritto di agire in giudizio;
che, invece, nella ipotesi in cui il creditore si sia avvalso,
per sua libera scelta, del procedimento amministrativo, non può
ritenersi lesiva dell'art. 24 Cost. la circostanza che, ove egli
abbia atteso la conclusione del procedimento, la possibilità di
"proporre ricorso all'autorità giudiziaria" sia sottoposta al
termine, espressamente definito perentorio, di 30 giorni dalla
comunicazione della decisione conclusiva del procedimento
amministrativo in parola;
che, difatti, la sottoposizione del diritto di agire in giudizio
a brevi termini di decadenza - specie quando, come nell'ipotesi in
esame, attraverso la comunicazione della decisione amministrativa il
soggetto sia direttamente reso edotto della data di decorrenza del
termine decadenziale - non è in contrasto con l'art. 24 Cost.,
quando ciò appaia di tutta evidenza rispondente ad esigenze di
certezza;
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1983 n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 8 dicembre 1956 n. 1404
("Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e
di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e, comunque, interessanti la finanza statale"),
sollevate, in riferimento all'art. 24 Cost., dal Pretore di Pisa con
le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:781 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte