Ordinanza n. 785/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/07/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.P.R. 634/1972
usata come parametro
- art. 11Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 7legge 825/1971
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e),
della tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina
dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 3 luglio
1987 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine sul
ricorso proposto dalla s.p.a. Furlanis Costruzioni Generali contro
l'Ufficio del registro di Udine, iscritta al n. 828 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 54, 1ª serie speciale dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla Furlanis
Costruzioni Generali s.p.a. ed avente per oggetto il rimborso
dell'imposta di registro corrisposta, ai sensi dell'art. 4, lett. e),
della tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, per
l'emissione di prestiti obbligazionari, la Commissione tributaria di
secondo grado di Udine sollevava, con ordinanza emessa il 3 luglio
1987, questione di legittimità costituzionale del citato art. 4,
lett. e), in riferimento agli artt. 11 e 76 Cost.;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata sembrava
violare l'art. 11 Cost. perché in contrasto con la direttiva C.E.E.
n. 335 del 17 luglio 1969 (il cui art. 11 escludeva ogni forma di
imposizione tributaria sui prestiti contratti sotto forma di
obbligazioni), nonché l'art. 76 Cost. per eccesso dalla delega
contenuta nell'art. 7 l. 9 ottobre 1971 n. 825 (che stabiliva
l'adeguamento dell'imposta di registro alla citata direttiva
comunitaria).
Considerato che a disciplinare la materia de qua è intervenuto,
in epoca anteriore alla ordinanza di rimessione, il d.P.R. 26 aprile
1986 n. 131, di approvazione del testo unico sull'imposta di
registro, il quale, proprio in osservanza della citata direttiva
comunitaria, ha eliminato la tassazione dell'emissione di
obbligazioni (v. art. 4 della tariffa allegata);
che l'art. 79 dello stesso testo unico stabilisce l'applicazione
retroattiva di detta norma modificativa, disponendo che essa ha
effetto anche per gli atti anteriori se vi è controversia pendente
alla data di entrata in vigore dello stesso d.P.R., ossia dal 1°
luglio 1986;
che, pertanto, il giudice rimettente avrebbe dovuto fare
applicazione di tale nuova normativa la quale, del resto, disciplina
la materia superando i dubbi di costituzionalità prospettati nella
ordinanza;
che in conclusione la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, lett. e), della tariffa all. A al d.P.R.
26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro),
sollevata, in riferimento agli artt. 11 e 76 Cost., dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Udine con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:785 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte