Corte costituzionale

Ordinanza n. 786/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1988 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 34d.P.R. 601/1973

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29

settembre 1973 n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie),

promossi con: 1) ordinanza emessa il 2 novembre 1987 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Verona sul ricorso proposto

da Pieruccini Edilio contro l'Intendenza di finanza di Verona,

iscritta al n. 847 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2/ prima serie speciale

dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 22 maggio 1987 dalla Commissione tributaria di

secondo grado di Milano sul ricorso proposto da Pignotti Severino

contro l'Ufficio imposte dirette di Legnano, iscritta al n. 41 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 8/ prima serie speciale dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Pignotti

Severino ed avente per oggetto la richiesta di esonero dall'irpef di

una pensione privilegiata militare ordinaria, la Commissione

tributaria di secondo grado di Milano, con ordinanza del 22 maggio

1987 (reg. ord. n. 41 del 1988) sollevava, in riferimento all'art. 3

Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.P.R.

29 settembre 1973 n. 601, nella parte in cui non esonera le pensioni

ordinarie privilegiate dall'imposta suddetta, a differenza di quelle

privilegiate di guerra;

che la stessa questione veniva sollevata dalla Commissione

tributaria di primo grado di Verona con ordinanza del 2 novembre 1987

(reg. ord. n. 847 del 1987);

che tale differenza sembrava ai giudici a quibus ingiustificata,

con la conseguente violazione dell'art. 3 Cost.;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta nella

causa n. 41/1988, chiedeva dichiararsi non fondata la questione.

Considerato che la Corte ha dichiarato la non fondatezza della

questione con sentenza n. 151 del 1981, escludendo l'assimilabilità

delle pensioni di guerra, collegate a lesioni o infermità da eventi

bellici - per le quali non è configurabile la nozione di reddito

imponibile - a quelle delle pensioni privilegiate ordinarie, connesse

sempre ad un rapporto di impiego o di servizio e quindi integrative,

e talvolta sostitutive, delle pensioni normali, restando così

escluso da esse il carattere risarcitorio (v. anche ord. n. 394 del

1988);

che nessun elemento nuovo è dedotto nelle ordinanze di

rimessione, onde la questione dev'essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601,

sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Milano e dalla Commissione tributaria

di primo grado di Verona con le ordinanze indicate in epigrafe, in

quanto già dichiarata non fondata con sent. n. 151 del 1981.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:786 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte