Ordinanza n. 79/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1962 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in Camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 30 dicembre
1923, n. 2814, della legge 4 giugno 1931, n. 659, e del R.D. 16 marzo
1942, n. 267 (legge fallimentare), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 giugno 1961 dal Tribunale di Bologna nel
procedimento penale a carico di Bugamelli Arrigo ed altro, iscritta al
n. 117 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 218 del 2 settembre 1961;
2) ordinanza emessa il 6 giugno 1961 dal Tribunale di Bologna nel
procedimento penale a carico di Molinari Augusto ed altri, iscritta al
n. 118 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 225 del 9 settembre 1961;
3) ordinanza emessa il 5 giugno 1961 dal Tribunale di Bologna nel
procedimento penale a carico di Alessi Alfio ed altri, iscritta al n.
119 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 225 del 9 settembre 1961;
4) ordinanza emessa il 20 giugno 1961 dal Tribunale di Roma nel
procedimento penale a carico di Romano Antonio ed altri, iscritta al n.
129 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 225 del 9 settembre 1961;
5) ordinanza emessa il 27 maggio 1961 dal Pretore di Cagliari nel
procedimento penale a carico di Canargiu Domenico ed altro, iscritta al
n. 130 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 218 del 2 settembre 1961;
6) ordinanza emessa il 28 giugno 1961 dal Pretore di Bologna nel
procedimento penale a carico di Bartolini Diana, iscritta al n. 139 del
Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961;
7) ordinanza emessa il 26 giugno 1961 dal Pretore di Foggia nel
procedimento penale a carico di Tartaglia Michele, iscritta al n. 145
del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961;
8) ordinanza emessa il 26 giugno 1961 dal Pretore di Foggia nel
procedimento penale a carico di Dei Miracoli Maria Loreta, iscritta al
n. 146 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961;
9) ordinanza emessa il 20 ottobre 1961 dal Pretore di Udine nel
procedimento penale a carico di Ortolani Elio, iscritta al n. 203 del
Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 5 del 5 gennaio 1962;
10) ordinanza emessa il 20 ottobre 1961 dal Pretore di Udine nel
procedimento penale a carico di Tortelli Vito, iscritta al n. 204 del
Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 5 del 5 gennaio 1962;
11) ordinanza emessa il 26 ottobre 1961 dal Tribunale di Catania
nel procedimento penale a carico di Scala Salvatore, iscritta al n. 210
del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 5 del 5 gennaio 1962;
12) ordinanza emessa l'11 novembre 1961 dal Tribunale di Catania
nel procedimento penale a carico di Mazzaglia Salvatore, iscritta al n.
211 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 5 del 5 gennaio 1962;
13) ordinanza emessa il 18 novembre 1961 dal Tribunale di Catania
nel procedimento penale a carico di Vasta Nino Renato, iscritta al n. 6
del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 44 del 17 febbraio 1962.
Ritenuto che con l'ordinanza del Tribunale di Bologna in data 6 giugno
1961, iscritta al n. 118 del Registro ordinanze 1961, è stata
sollevata la questione di legittimità costituzionale della legge 30
dicembre 1923, n. 2814, della legge 4 giugno 1931, n. 659, e del R.D.
16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), per violazione dell'art. 76
della Costituzione sotto il duplice profilo dell'omissione nella legge
delegante n. 2814 del 1923 ed in quella integrativa del 1931,
dell'attribuzione al Governo della facoltà di emanare norme penali, e
della mancata prefissione di un limite di tempo per l'esercizio della
potestà legislativa delegata, che sarebbe stata conferita al Governo
dalla legge delega stessa per l'emanazione di nuovi Codici di commercio
senza ulteriore precisazione di limiti, criteri e principi direttivi;
che con le altre ordinanze la violazione dell'art. 76 della
Costituzione è stata denunciata sotto l'uno o l'altro o entrambi i
detti profili, in relazione alle ricordate norme di delegazione ed agli
artt. 216 e segg. del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che la Corte costituzionale ha avuto già occasione di
pronunciarsi sulle sollevate questioni dichiarandole infondate, da
ultimo, con la sentenza n. 47 del 29 maggio 1962, e che pertanto,
giusta la costante giurisprudenza della Corte medesima e non
sussistendo ragioni per discostarsi dalle precedenti pronuncie, le
dette questioni vanno dichiarate manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe ed ordina
la restituzione degli atti alle rispettive autorità giudiziarie.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte