Ordinanza n. 79/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/03/1975 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 865/1971
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24legge 865/1971
- art. 113legge 865/1971
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 13,
ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Norme sull'edilizia
residenziale pubblica), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 6 febbraio, il 2 maggio e il 24 aprile 1974
dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna
rispettivamente sui ricorsi di Tamba Achille ed altri, di Puviani
Erminia ed altri e di Chiodini Bruno ed altri contro la Regione
Emilia-Romagna ed altri, iscritte ai nn. 245, 484 e 491 del registro
ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 201 del 31 luglio 1974 e n. 7 dell'8 gennaio 1975;
2) ordinanza emessa il 9 maggio 1974 dal tribunale amministrativo
regionale per l'Abruzzo sul ricorso di Belli Germano ed altro contro la
Regione Abruzzo ed il comune di Chieti, iscritta al n. 333 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 263 del 9 ottobre 1974.
Visti gli atti di costituzione di Tamba Achille ed altri e
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1975 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto che è stata sollevata, con ordinanze 6 febbraio, 24
aprile e 2 maggio 1974, dal T.A.R. Emilia-Romagna e con ordinanza 9
maggio 1974, dal T.A.R. Abruzzo, questione di legittimità - in
riferimento agli artt. 24, 113, comma secondo, e (implicitamente) 3
della Costituzione - dell'art. 13, quarto (id est ultimo) comma, della
legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia
residenziale pubblica), in quanto, in relazione agli atti espropriativi
e di occupazione di urgenza previsti dalla stessa legge, la norma
apporta restrizioni al potere di sospensione cautelare dei
provvedimenti impugnati in via giurisdizionale, quale, in via generale,
disciplinato dall'art. 39 del t.u. 1924, n. 1054 (legge del Consiglio
di Stato) ed ora dall'art. 21 legge 1971, n. 1034, sui tribunali
amministrativi regionali;
che i relativi giudizi - in quanto, appunto, involgono, la medesima
questione di costituzionalità - possono essere riuniti ed esaminati
congiuntamente;
che si sono costituite le parti private nel giudizio relativo
all'ordinanza 6 febbraio 1974 del T.A.R. Emilia-Romagna ed è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri nei giudizi
instaurati con le ordinanze 6 febbraio, 2 maggio 1974 del T.A.R.
Emilia-Romagna e 9 maggio 1974 del T.A.R. Abruzzo.
Considerato che questione identica a quella ora sollevata è stata
già risolta da questa Corte, la quale, con sentenza n.284 del 1974, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma denunciata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, proposta con le ordinanze in epigrafe indicate,
dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Norme
sull'edilizia residenziale pubblica), già dichiarato
costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 284 del 19 dicembre
1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte