Ordinanza n. 79/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/03/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 486/1895
- art. 39legge 486/1895
usata come parametro
citata
- art. 38legge 486/1895
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, all. T)
all'art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486 (Legge sui provvedimenti
di finanza e di tesoro), promosso con ordinanza emessa il 26 maggio
1983 dal Tribunale di Pescara nel procedimento civile vertente tra
Banco di Napoli contro Cellini Pietro, iscritta al n. 381 del registro
ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 259 dell'anno 1984.
Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Tribunale di Pescara - con ordinanza emessa il 26
maggio 1983, in un procedimento civile in materia pensionistica
vertente tra il Banco di Napoli ed un suo ex dipendente - ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
Cost., della norma contenuta nell'art. 11 all. T) all'art. 39 della
legge 8 agosto 1895, n. 486 (Legge sui provvedimenti di finanza e di
tesoro), secondo cui "le controversie in materia di pensioni degli
impiegati del Banco di Napoli, nonché di quelli del Banco di Sicilia,
sono escluse dalla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria
ed attribuite alla giurisdizione della Corte dei Conti": argomentando
che sarebbe incongrua la persistenza di una giurisdizione pensionistica
come quella della magistratura contabile là dove il rapporto di lavoro
dei dipendenti del Banco si è ormai privatizzato del tutto;
che nel giudizio innanzi alla Corte non vi è stata costituzione di
parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che, in realtà, della norma impugnata rileva nel
giudizio a quo la sola parte concernente le controversie (come quella
di specie) relative alla liquidazione delle pensioni spettanti ai
dipendenti del Banco di Napoli;
che, per altro, in parte qua la norma stessa è già stata
dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte n. 1
del 1984: onde la riproposta questione risulta manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione
con l'ordinanza in epigrafe, della norma contenuta nell'art. 11 all. T)
all'art. 38 della legge 8 agosto 1895, n. 486 (legge sui provvedimenti
di finanza e di tesoro), la cui illegittimità costituzionale, "nella
parte concernente la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla
liquidazione delle pensioni spettanti ai dipendenti del Banco di
Napoli", è già stata dichiarata con sentenza n. 1 del 1984.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAIA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte