Ordinanza n. 79/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/04/1986 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 69legge 392/1978
- art. 3Legge sull’equo canone
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, settimo
comma, in riferimento agli artt. 71 e 73 della legge 27 luglio 1978, n.
392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con
l'ordinanza emessa il 19 ottobre 1984 dal Tribunale di Bari nel
procedimento civile vertente tra Losquadro Rachele ed altri c. s.p.a.
Ambrosini Angelo, iscritta al n. 1271 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 bis
dell'anno 1985.
Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Tribunale di Bari, con ordinanza del 19 ottobre
1984, ha sollevato questione di legittimità costituzionale "dell'art.
69, settimo comma, in riferimento agli artt. 71 e 73 della legge 27
luglio 1978, n. 392, in relazione all'art. 3 cpv. della Costituzione
della Repubblica, in quanto dalle norme della legge ora citata viene
imposto l'obbligo della corresponsione, in caso di denegato rinnovo
della locazione, di diciotto o ventuno mensilità sulla base del canone
corrente, tanto per i contratti già soggetti a proroga, quanto per
quelli alla proroga non soggetti al momento di entrata in vigore della
legge n. 392 del 1978";
considerato che l'ordinanza di rimessione, oltre a non contenere il
minimo riferimento al caso di specie, è priva di qualsiasi motivazione
in ordine alla rilevanza della proposta questione, restando in tal modo
eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa
obbligo al giudice a quo di esporre nel provvedimento di rimessione
termini e motivi della questione.
Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 69, settimo comma, in riferimento
agli artt. 71 e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in
riferimento all'art. 3, secondo comma, della Costituzione, dal
Tribunale di Bari con ordinanza del 19 ottobre 1984.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte