Ordinanza n. 79/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/02/1991 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438 e segg. e
442, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa l'8 giugno 1990 dal Pretore di Roma nel procedimento
penale a carico di Brunetti Giorgio, iscritta al n. 534 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza pronunciata l'8
giugno 1990 e depositata il 4 luglio 1990, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, questione di
legittimità della "normativa contenuta negli artt. 438 e seguenti
del c.p.p., ed in particolare" della "previsione contenuta nell'art.
442, secondo comma, del c.p.p.", "non essendo consentito al giudice
che ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, applicare,
ove lo ritenga giusto, la diminuzione della pena prevista dall'art.
442, secondo comma, citato, alla fine del dibattimento ordinario,
neanche nel caso in cui la richiesta dell'imputato di giudizio
abbreviato ha ottenuto il consenso del p.m.";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, riportandosi a quanto dedotto nei riguardi di una questione
"del tutto identica", sollevata dal Tribunale di Treviso con
ordinanza dell'8 maggio 1990 (reg. ord. n. 531 del 1990);
considerato che l'ordinanza di rimessione, priva com'è di ogni
valutazione in punto di rilevanza, nonché di qualsiasi riferimento
al caso di specie, non consente di stabilire se e in che modo la
norma oggetto di censura sia applicabile nel processo a quo;
e che, quindi, la questione proposta deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt- 438 e seguenti del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27
della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 11 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte