Ordinanza n. 79/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 2legge 457/1978
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge
della regione Liguria 22 dicembre 1983, n. 50 (Determinazione del
canone sociale per l'edilizia residenziale pubblica), e dell'art.
46, comma 4 della legge della regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6
(Procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e
norme per il controllo degli Istituti autonomi per le case popolari),
promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1996 dal tribunale di
Genova, nel procedimento civile vertente tra Domenico Caneva e lo
I.A.C.P. della provincia di Genova, iscritta al n. 343 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento della regione Liguria;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che, con ordinanza del 29 ottobre 1996, nel corso di un
giudizio civile, il tribunale di Genova ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11, (recte, primo comma,
lettera b)) della legge regione Liguria 22 dicembre 1983, n. 50
(Determinazione del canone sociale per l'edilizia residenziale
pubblica), nonché dell' art. 46, quarto (recte, quinto) comma, della
legge regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6 (Procedure, organi e
competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il
controllo degli Istituti autonomi per le case popolari), in
riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che, ad avviso dei giudici a quibus l'art. 11, primo comma,
lettera b), della legge regionale n. 50 del 1983, nella parte in cui
fissa il canone di locazione a carico degli assegnatari che sono
titolari di pensione di importo non superiore alla pensione minima
INPS aumentato dell'importo di una pensione sociale, ovvero che sono
minorenni o handicappati, in misura più bassa di quella prevista per
gli assegnatari i quali non godono di alcun reddito, realizzerebbe
una ingiustificata disparità di trattamento in danno di questi
ultimi;
che, secondo il tribunale, l'art. 46, quinto comma, della legge
regionale n. 6 del 1983, prevedendo che l'ente gestore degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica può richiedere agli assegnatari
morosi nel pagamento del canone la corresponsione di una somma pari
ai canoni non riscossi, aumentata del 20 per cento annuo a titolo di
interessi e danni, determinerebbe un'irragionevole disparità di
trattamento rispetto ai conduttori di alloggi privati, in quanto
questi ultimi, qualora si rendano morosi, sono obbligati a risarcire
soltanto i danni che il locatore provi d'avere effettivamente subito;
che la regione Liguria, intervenuta nel giudizio, ha chiesto che
la questione sia dichiarata infondata, in quanto entrambe le norme
denunziate sono state abrogate e, nel merito, ne ha eccepito
l'infondatezza, sia perché le disposizioni erano conformi alle
direttive stabilite nella delibera del Comitato interministeriale per
la programmazione economica del 19 novembre 1981, adottata ex art. 2,
secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e che reca principi
direttivi i quali vincolano il legislatore regionale, sia perché la
diversità tra le situazioni poste in comparazione fa escludere
l'eccepita violazione del canone di uguaglianza.
Considerato che la prima delle due norme denunziate è stata
espressamente abrogata dalla legge regionale 21 giugno 1996, n. 27 e
così pure la seconda è stata espressamente abrogata dalla legge
regionale 3 marzo 1994, n. 10, senza che il relativo contenuto
normativo sia stato riprodotto nelle disposizioni che hanno
diversamente disciplinato la materia;
che l'ordinanza di rimessione, nonostante l'art. 11 della legge
regionale n. 50 del 1983, prima di essere abrogato, fosse stato già
innovato dall'art. 57 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 33, fa
riferimento al testo della norma nella sua formulazione originaria e
non contiene alcun accenno, esplicito o implicito, alle modificazioni
introdotte da quest'ultima legge;
che, secondo la giurisprudenza della Corte, qualora le norme
oggetto di censura siano abrogate o comunque modificate, i giudici a
quibus devono indicare puntualmente i concreti elementi della
fattispecie sottoposta al loro esame ed esporre le argomentazioni che
fondano il giudizio di perdurante rilevanza della questione (ex
plurimis ordinanza n. 419 del 1997);
che, invece, l'ordinanza di rimessione non esplicita affatto tali
circostanze e peraltro, relativamente alla norma contenuta nella
legge regionale n. 50 del 1983, neppure chiarisce, come invece
sarebbe stato necessario in considerazione del riferimento al testo
anteriore alle modificazioni introdotte dalla legge regionale n. 33
del 1985, quale delle due formulazioni ritiene applicabile alla
fattispecie, sicché risulta del tutto carente la motivazione sulla
rilevanza della questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lettera b),
della legge regione Liguria 22 dicembre 1983, n. 50 (Determinazione
del canone sociale per l'edilizia residenziale pubblica), nonché
dell'art. 46, quinto comma, della legge regione Liguria 28 febbraio
1983, n. 6 (Procedure, organi e competenze in materia di edilizia
residenziale e norme per il controllo degli Istituti autonomi per le
case popolari), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal tribunale di Genova, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1998.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:1998:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte