Ordinanza n. 79/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/2001 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 217/1990
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge
30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello
Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio
2000 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Gregoratti
Sonia, iscritta al n. 665 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale,
dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2001 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che la Corte di cassazione - dovendo decidere sul
ricorso proposto avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza de
L'Aquila che aveva rigettato l'istanza di ammissione al beneficio del
patrocinio a spese dello Stato, presentata da un'imputata, a causa
della nomina da parte di quest'ultima di un avvocato difensore
iscritto extra districtum - con ordinanza del 4 maggio 2000 ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con
gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 9 della legge
30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello
Stato per i non abbienti), nella parte in cui impone agli imputati
non abbienti di scegliere il proprio difensore fra i professionisti
iscritti agli albi del distretto di corte d'appello in cui ha sede
l'ufficio giudiziario procedente;
che, secondo la Corte di cassazione, la questione sarebbe
rilevante, in quanto la norma impugnata troverebbe diretta
applicazione nel giudizio a quo e sarebbe non manifestamente
infondata;
che l'art. 9 citato sarebbe, infatti, eccentrico rispetto ai
fondamentali valori che esso coinvolge, dato che il limite fissato si
atteggerebbe alla stregua di fattore preclusivo alla fruizione del
beneficio, con riflessi automatici che comprometterebbero sia
l'art. 3 che l'art. 24 della Costituzione;
che la norma impugnata sarebbe, dunque, irragionevole in
quanto del tutto carente di "causa normativa" e giustificata solo da
motivi contingenti, di natura finanziaria, strutturalmente estranei
al contesto normativo; infatti, l'obbligo di scelta del difensore
all'interno del distretto - dove l'imputato potrebbe non avere
rapporti di fiducia con alcuno degli avvocati ivi - esercitanti non
troverebbe alcuna causa in esigenze processuali o in valori sottesi,
gli unici a poter giustificare un bilanciamento di valori che possa
circoscrivere le modalità di esercizio dell'inviolabile diritto di
difesa;
che, inoltre, l'eliminazione di qualsiasi limite territoriale
all'esercizio dell'ormai unificata professione forense - a seguito
della soppressione dell'albo dei procuratori legali - renderebbe
incoerente qualunque riferimento "localistico" nello svolgimento
dell'attività difensiva;
che nel giudizio di legittimità costituzionale è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata manifestamente infondata, in quanto la Corte
costituzionale ha già respinto un'analoga questione, con sentenza
n. 394 del 2000.
Considerato che identica questione di legittimità costituzionale
è già stata rimessa a questa Corte e dichiarata infondata, con
sentenza n. 394 del 2000, in quanto la norma impugnata stabilisce
restrizioni che non oltrepassano il limite della ragionevolezza e
garantiscono sufficientemente il diritto di difesa;
che, infatti, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
il legislatore, nella sua discrezionalità, può stabilire criteri
relativi all'ambito territoriale di esercizio della difesa tecnica,
"a tutela non solo della funzionalità dell'organizzazione
giudiziaria, ma anche di altri interessi meritevoli di protezione",
tra cui non possono trascurarsi le esigenze di bilancio dello Stato
(sentenze n. 394 del 2000, n. 61 del 1996 e n. 54 del 1977);
che, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, il
diritto di difesa è sufficientemente garantito, considerando che,
all'interno di ognuno dei distretti di corte d'appello, vi è
un'ampia possibilità di scelta del difensore tra i numerosi avvocati
ivi esercenti, e che la garanzia costituzionale della difesa non
esclude, quanto alle sue modalità, la competenza del legislatore di
darvi attuazione sulla base di scelte discrezionali non irragionevoli
(cfr. le sentenze n. 394 del 2000, n. 165 del 1993 e n. 194 del
1992);
che, infine, nella presente questione non rileva la
sopravvenuta legge 24 febbraio 1997, n. 27, che, nel perseguimento di
finalità diverse rispetto a quelle cui è ispirata la legge n. 217
del 1990, ha abolito l'albo dei procuratori legali, senza far venir
meno le ragioni che giustificano i criteri territoriali stabiliti
dalla norma impugnata;
che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi, che
possano indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990,
n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non
abbienti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte