Ordinanza n. 792/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/07/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 31legge 270/1982
usata come parametro
citata
- art. 3legge 270/1982
- art. 87legge 270/1982
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge
20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del reclutamento
del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee
ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale
precario esistente"), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 aprile 1987 dal Consiglio di Stato -
Sezione VI giurisdizionale, sul ricorso proposto da De Benedetti
Luciana ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed
altri, iscritta al n. 730 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, 1ª Serie speciale,
dell'anno 1987;
2) ordinanza emessa il 9 luglio 1987 dal Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana sui ricorsi riuniti proposti
da Perricone Giorgina contro Gioia Giuseppina ed altri, iscritta al
n. 59 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª Serie speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di costituzione di De Benedetti Luciana ed altri e
di Fusco Annita ed altre;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Consiglio di Stato, VI Sezione giurisdizionale,
con ordinanza del 10 aprile 1987 (R.O. n. 730/1987), sul ricorso
proposto da De Benedetti Luciana ed altri contro il Ministero della
pubblica istruzione ed altri, ha sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 87 (rectius 97) della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella
parte in cui non prevede la riserva di posti nei concorsi magistrali
anche per gli insegnanti supplenti della scuola popolare;
che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana, con ordinanza del 9 luglio 1987 (R.O. n. 59/1988), sui
ricorsi riuniti proposti da Perricone Giorgina contro Gioia
Giuseppina e nei confronti del Provveditorato agli studi di Agrigento
ed altri, ha sollevato analoga questione di legittimità
costituzionale della stessa disposizione;
Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e
vanno, pertanto, riuniti;
che esattamente in parte qua la norma impugnata è già stata
dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza di questa
Corte n. 399 del 1988, onde l'odierna questione va dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 20
maggio 1982 n. 270 ("Revisione della disciplina del reclutamento del
personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee
ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale
precario esistente"), sollevata dal Consiglio di Stato e dal
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in
relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con le ordinanze di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:792 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte