Ordinanza n. 794/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/07/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 82r.d. 2440/1923
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 253 del d.l.
del Presidente della Regione Sicilia 29 ottobre 1955, n. 6
("Ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione
Siciliana") e trasfuso nella legge della Regione Sicilia 15 marzo
1963, n. 16 ("Ordinamento amministrativo degli Enti locali nella
Regione siciliana"), promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1987
dalla Corte dei conti - Sezioni Riunite, sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale nei confronti di Miceli Vito, iscritta al n. 23
del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 7, 1ª serie speciale dell'anno 1988;
Udito nella Camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno
sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 253 dell'ordinamento degli enti locali in Sicilia,
approvato con d.l. P.Reg. Sic. 29 ottobre 1955, n. 6, (e
successivamente trasfuso nella legge reg. 15 marzo 1963, n. 16) con
riferimento al disposto degli artt. 3, 24, 97 e 103 Cost.,
considerati anche in coordinamento tra loro;
che, nella specie, si dubita della conformità a Costituzione
della norma in questione nella parte in cui non consente che i
dipendenti degli enti locali siano soggetti alla giurisdizione della
Corte dei conti, ove risultino corresponsabili degli eventi dannosi
che il precedente art. 244 configura come tipici degli
amministratori;
che tale impedimento contrasterebbe con l'art. 3 Cost., per la
ingiustificata disparità di trattamento che, in relazione ad un
medesimo fatto illecito, si verrebbe a creare tra amministratori e
dipendenti di uno stesso ente locale, attesa la diversità non
puramente procedurale, dei regimi di accertamento delle relative
responsabilità;
che la norma impugnata verrebbe altresì a ledere il diritto di
difesa (art. 24, comma secondo, Cost.) degli amministratori che non
potrebbero utilmente invocare l'applicazione della regola della
ripartizione dell'addebito, prevista dall'art. 82 r.d. 18 novembre
1923, n. 2440;
che un ulteriore contrasto con la Costituzione viene, infine,
ravvisato nella ingiustificata sottrazione della responsabilità dei
dipendenti degli enti locali, ancorché connessa a quella degli
amministratori, alla tendenziale giurisdizione della Corte dei conti
(art. 103) con conseguente violazione del principio di imparzialità
(art. 97);
Considerato che questa Corte, con pronuncie nn. 411 e 549 del 1988
ha dichiarato l'inammissibilità di questioni in parte identiche e in
parte analoghe a quella ora sollevata, con motivazioni che
coinvolgono tutte le argomentazioni svolte a sostegno della presente
ordinanza di rimessione;
che il giudice a quo non deduce profili di illegittimità nuovi
o diversi, tali da indurre ad una modifica della ricordata
giurisprudenza;
che la proposta questione deve essere pertanto dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 253 del d.l. P. Reg. Sic. 29
ottobre 1955, n. 6, trasfuso nella legge regionale 15 marzo 1963, n.
16, ("Ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione
Siciliana"), sollevata, con riferimento al disposto degli artt. 3,
24, 97 e 103 Cost., dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:794 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte