Ordinanza n. 795/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/07/1988 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 191 del codice
civile, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1987 dal Tribunale
di Roma nel procedimento civile vertente tra La Sala Milo e Marchetti
Rita, iscritta al n. 782 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, 1ª serie speciale
dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da La Sala Milo
contro la moglie Marchetti Rita "per sentire dichiarare cessato il
regime di comunione dei beni a decorrere dal 31 marzo 1983", data di
pronuncia del provvedimento con cui i coniugi sono stati autorizzati
a vivere separatamente nelle more del procedimento di separazione, a
norma dell'art. 708 cod. proc. civ., il Tribunale di Roma, con
ordinanza del 28 maggio 1987, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 191 cod. civ., in riferimento all'art. 3
Cost.;
che il giudice a quo reputa la norma denunziata contrastante col
principio di eguaglianza "perché sottopone ad eguale regime
situazioni giuridicamente difformi, quali quella di coniugi
conviventi... e quella di coniugi separati in virtù di specifico
provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria";
che la censura investe l'art. 191 "soltanto sotto l'aspetto del
perdurante conferimento alla comunione dei beni acquistati, dei
frutti e proventi realizzati dopo l'emanazione dei provvedimenti
presidenziali", pur essendo venuto a mancare il presupposto della
presunzione di legge, consistente nel comune apporto dei coniugi alle
necessità della famiglia unita;
che nel giudizio davanti alla Corte non si sono costituite le
parti private, mentre è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, il quale
conclude con una richiesta di dichiarazione di inammissibilità della
questione, rilevando che la violazione dell'art. 3 Cost. viene
prospettata in funzione di una sentenza non puramente additiva, ma
integrativa della disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi
con un particolare regime di carattere provvisorio, comportante
"scelte discrezionali demandate in via esclusiva al legislatore";
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 191 cod. civ. - "in quanto non consente che, con
l'emanazione dei provvedimenti presidenziali ex art. 708 cod. proc.
civ., cessi il conferimento alla comunione degli acquisti
successivamente compiuti, nonché dei frutti dei beni e dei proventi
dell'attività separata di ciascuno dei coniugi" - viene sollevata
dal giudice a quo perché non sono sostenibili né la tesi secondo
cui lo scioglimento della comunione dei beni, conseguente alla
pronuncia della separazione giudiziale dei coniugi, retroagirebbe
fino al momento della domanda giudiziale (tesi affacciata in dottrina
o con l'argomento che la domanda di separazione dei corpi conterrebbe
anche una domanda di separazione dei beni, onde sarebbe applicabile
in via di interpretazione estensiva l'art. 193, quarto comma, oppure
sulla base di considerazioni meramente equitative), né la tesi
affermata da una parte della giurisprudenza di merito, la quale,
argomentando dal fondamento politico della comunione dei beni,
individuato nella convivenza collaborativa dei coniugi, ritiene che
il provvedimento del presidente del tribunale "abbia effetto
estintivo della comunione tra le parti";
che la ragione per cui, perdurando il rapporto di coniugio, non
solo la separazione di fatto dei coniugi, ma nemmeno i provvedimenti
temporanei ex art.708 cod. proc. civ. non sono previsti dall'art. 191
come cause di scioglimento della comunione, è la mancanza in questi
casi di un accertamento formale definitivo della cessazione
dell'obbligo di convivenza e di reciproca collaborazione;
che il carattere temporaneo del provvedimento presidenziale
impedisce che la situazione dei coniugi provvisoriamente autorizzati
a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione possa
essere equiparata a quella dei coniugi legalmente separati, e dunque
esclude che il perdurare per essi del regime di comunione dei beni
possa costituire una violazione dell'art. 3 Cost.;
che per configurare una simile violazione il giudice remittente
si è riferito come a tertium comparationis non già all'effetto
estintivo della comunione legale dei beni previsto dall'art. 191 (ai
fini di una sentenza additiva che tale effetto estenda anche ai
provvedimenti presidenziali ex art. 708 cod. proc. civ.), bensì a un
effetto giuridico non previsto da questo articolo, né da alcun'altra
norma positiva, consistente nella "quiescenza temporanea" del regime
di comunione, ossia nella provvisoria sospensione della vis
adquisitiva ad esso attribuita dall'art.177 cod. civ.;
che, prospettata in questi termini, la questione, prima che
infondata, è inammissibile, perché postula una sentenza che
introduca nella disciplina della comunione legale dei beni un nuovo
istituto normativo, in merito al quale lo stesso giudice a quo
riconosce necessaria una valutazione di opportunità, anche per
quanto riguarda le varie possibili modalità tecniche: una sentenza,
cioè, che invaderebbe il campo delle scelte di politica del diritto
riservate al legislatore;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 191 cod. civ., in riferimento
all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:795 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte