Ordinanza n. 8/1960
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/03/1960 · relatore Giuseppe Cappi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26d.P.R. 818/1957
usata come parametro
citata
- art. 136Costituzione
- art. 30legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del D.P.R.
26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre
1958 dal Tribunale di Roma, Sezione lavoro, nel procedimento civile
vertente tra Pascucci Olindo e l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, iscritta al n. 59 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 21 marzo 1959.
Ritenuto che Pascucci Olindo, con atto 5 giugno 1958, citava avanti
al Tribunale civile di Roma, Sezione lavoro, l'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale, esponendo che egli era titolare di una pensione di
invalidità liquidatagli dal predetto Istituto, pensione che gli era
stata sospesa dal 10 febbraio 1958 in applicazione dell'art. 26 del
Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e della
quale chiedeva il ripristino;
che l'I.N.P.S. si costituiva in giudizio resistendo alla domanda
dell'attore, il quale eccepiva l'illegittimità costituzionale del
citato art. 26 D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, per violazione degli
artt. 70 e 76 della Costituzione;
che il Tribunale pronunciava ordinanza 19 dicembre 1958, con la
quale, ritenuta non manifestamente infondata l'eccezione di
illegittimità costituzionale del citato art. 26 e pregiudiziale la
risoluzione della questione di legittimità costituzionale, sospendeva
il giudizio ed ordinava la trasmissione degli atti a questa Corte;
che l'ordinanza veniva regolarmente notificata al Presidente del
Consiglio dei Ministri e alle parti, comunicata ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;
che avanti alla Corte si costituivano tanto il Pascucci quanto
l'Istituto nazionale della previdenza sociale;
Considerato che la questione di legittimità costituzionale della
norma contenuta nel citato art. 26 D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, fu
già decisa da questa Corte, che ne dichiarò la illegittimità
costituzionale con la sentenza 18 aprile 1959, n. 24, depositata in
Cancelleria il 5 maggio successivo, di cui il dispositivo è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 9 maggio 1959, n.
110;
che pertanto tale norma ha cessato di avere efficacia (art. 136
della Costituzione) e non può avere applicazione dal giorno successivo
alla pubblicazione della sentenza (art. 30, comma terzo della legge 11
marzo 1953, n. 87), rimanendo così escluso che si proceda a nuovi
giudizi;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata con
l'ordinanza indicata in epigrafe, in seguito alla pubblicazione della
sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 18 aprile 1959, e ordina
la restituzione degli atti al Tribunale civile di Roma, Sezione lavoro.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte