Ordinanza n. 8/1983
Altra decisione · depositata il 24/01/1983 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3d.l. 571/1979
- art. 56d.l. 571/1979
- art. 42d.l. 571/1979
citata
- art. 41d.l. 571/1979
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.l. 12 novembre
1979, n. 571 (Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, concernenti la
istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili) promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1979 dalla
Commissione Tributaria di 1 grado di Gorizia sul ricorso proposto da
Lucas Claudio, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 2 aprile
1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che:
1. - Provvedendo sul ricorso, trasmesso in piego raccomandato il 15
gennaio 1979, con il quale Lucas Claudio si doleva dell'accertamento di
valore, notificatogli il 16 novembre 1978, con cui l'Ufficio del
registro aveva elevato a lire 14 milioni il prezzo dichiarato di lire 9
milioni relativamente ad immobile (alloggio urbano) sito in Monfalcone,
via N. Bivio, angolo via G. Verdi, venduto da esso ricorrente a Badini
Leonida con atto per not. Sansa, registrato a Monfalcone il 27 ottobre
1976 al n. 6038/II vol. 124, chiedendo che fosse giudicato congruo il
valore dichiarato, la adita Commissione di 1 grado di Monfalcone, con
ordinanza emessa il 29 novembre 1979, notificata il 13 e comunicata il
14 dicembre 1979, pubblicata nella G. U. n. 92 del 2 aprile 1980 e
iscritta al n. 74 R.O. 1980 ha dichiarato non manifestamente infondata
la questione di costituzionalità del d.l. 12 novembre 1979, n. 571 per
contrasto con gli artt. 3, 41 e 56 (forse 53) Cost., sul riflesso a)
che con la nuova normativa, successiva alla sent. 126/1979 della Corte
costituzionale, "non sembra che il legislatore abbia tenuto conto che
l'incremento di valore di un immobile prescinde dalla quantità di
moneta riflettente il valore stesso al momento della sua soggezione
all'imposta dovendosi invece obiettivamente valutare l'incremento in
relazione al potere di acquisto della lira e in relazione altresì agli
altri elementi obiettivi che eventualmente abbiano determinato
l'incremento di valore" b) che l'art. 3 di detto decreto (d.l.
571/1979) dichiara l'efficacia retroattiva del provvedimento stesso
ponendo in alternativa l'applicazione di norme palesemente
incostituzionali.
che:
2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 22 aprile 1980, nel quale l'Avvocatura generale dello
Stato, a sostegno della conclusione d'infondatezza della proposta
questione, ha argomentato che I) il d.l. 571/1979 ha provveduto in
ordine ai criteri di valutazione dell'incremento tassabile per essere
tali criteri stabiliti dall'art. 6 d.P.R. 643/1972, la cui
illegittimità costituzionale in rapporto al problema della
svalutazione monetaria è stata esclusa dalla Corte costituzionale con
la sent. 126/1979, II) l'art. 3 è stato sostituito nella legge di
conversione, la quale, senza implicare l'applicazione delle norme
giudicate incostituzionali, ancorché più favorevoli al contribuente,
esclude soltanto che, per i rapporti non ancora definiti, le nuove
norme possano determinare un aggravio della tassazione.
Considerato che:
3.1. - Il giudice a quo sottopone all'esame della Corte due
questioni:
a) se sia costituzionalmente illegittima, in riferimento agli artt.
3,42 e 56 (forse 53) Cost., la normativa del d.l. 12 novembre 1979, n.
571 (non meglio precisata), in tema di INVIM, "in quanto non sembra che
il legislatore abbia tenuto conto che l'incremento di valore di un
immobile prescinde dalla quantità di moneta riflettente il valore
stesso al momento della sua soggezione all'imposta, dovendosi invece
obiettivamente valutare l'incremento in relazione al potere di acquisto
della lira ed in relazione altresì agli altri elementi obiettivi che
eventualmente abbiano determinato l'aumento di valore";
b) se sia costituzionalmente illegittimo l'art. 3 del d.l. 12
novembre 1979 in relazione - a quanto pare - agli stessi parametri in
quanto dichiara l'efficacia retroattiva del provvedimento stesso
ponendo in alternativa l'applicazione di norme palesemente
incostituzionali.
3.2. - Con la l. 12 gennaio 1980 n. 2, la quale, pur entrando in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale (12 - 13 gennaio 1980), ha effetto dalla data di
entrata in Vigore del dl. 571/1979 (13 novembre 1979), sono state
apportate notevoli modificazioni al d.l. sospettato di
incostituzionalità in ogni sua parte e con specifico riferimento
all'art. 3: gli artt. 1 e 3 sono stati sostituiti ed è stato inserito
l'art. 2 bis. Pertanto, poiché pure a stregua del nuovo testo
dell'art. 3 gli artt. 1 e 2 (pur sostituiti in sede di conversione) si
applicano anche ai rapporti sorti prima del 13 novembre 1979 (data di
entrata in vigore della legge), impone la restituzione degli atti al
giudice "a quo" perché questo provveda ad altro scrutinio di
costituzionalità assumendone ad oggetto testi del d.l. sostituiti
dalla legge di conversione, che, non vigenti al tempo della sua
pronuncia (29 novembre 1979), vigono in una con l'inserito art. 2 bis,
in virtù della retroattività prevista nell'art. 3.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di 1
grado di Monfalcone.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - ARNALDO MACCARONE -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte