Ordinanza n. 8/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/01/1984 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 700Codice di procedura civile
- art. 702Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, primo
comma, e 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Dispositivi sulla
riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa
il 28 luglio 1982 dal pretore di Empoli, sul ricorso proposto da Ghelli
Luciano contro l'Amministrazione Finanziaria dello Stato ed altra,
iscritta al n. 644 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 23 febbraio 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che, con ordinanza in data 28 luglio 1982, il pretore di
Empoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
artt. 15, primo comma, e 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in
relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, 53 e 113 della Costituzione,
laddove le norme denunciate non prevederebbero poteri cautelari da
parte delle Commissioni tributarie;
che tale questione è stata sollevata contestualmente
all'emanazione del provvedimento di urgenza ex art. 700 cod. proc.
civ., senza avere nello stesso tempo provveduto ex art. 702 cod. proc.
civ.; e che pertanto il giudizio sottoposto all'esame del giudice a quo
doveva considerarsi esaurito.
Considerato che questioni analoghe erano già state dichiarate
inammissibili con la sentenza n. 186 del 1976 e manifestamente
inammissibili con le ordinanze nn. 117 del 1982 e 304 del 1983;
che non sussistono motivi perché la Corte debba discostarsi da
tale orientamento giurisprudenziale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi
la Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 15, primo comma, e 39 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24,
secondo comma, 53 e 113 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte