Ordinanza n. 8/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/01/1989 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 80d.P.R. 634/1972
- art. 32d.P.R. 601/1973
- art. 32d.P.R. 634/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma
secondo, del d.P.R.26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta
di registro) e art. 32, comma secondo, del d.P.R.29 settembre 1973,
n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) promosso con
ordinanza emessa il 6 maggio 1986 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Roma sul ricorso proposto da Thermes Laura contro
l'Ufficio del Registro di Roma, iscritta al n. 302 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 6 maggio 1986 (R.O. 302 del
1988) la Commissione tributaria di primo grado di Roma, sul ricorso
proposto da Thermes Laura contro l'Ufficio del Registro di Roma ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma,
d.P.R.26 ottobre 1972 n. 634, nonché dell'art. 32, secondo comma,
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, nella parte in cui non si prevede la
estensione del trattamento fiscale di favore da essi previsto anche
agli alloggi di tipo economico e popolare costruiti da Enti pubblici
o Enti nazionali a tale precipuo scopo costituiti;
che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
Considerato che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 19 del
1988, ha dichiarato la manifesta infondatezza della medesima
questione, né risultano offerti profili diversi;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 e 9 delle Norme Integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 80, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n.
634 (Disciplina dell'imposta di registro), nonché dell'art. 32,
secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (Disciplina delle
agevolazioni tributarie), in riferimento agli artt. 3 e 47 della
Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado
di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte