Ordinanza n. 8/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/01/1990 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 43legge 270/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43, della legge
20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento
del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee
ad evitare la formazione del precariato e sistemazione del personale
precario esistente), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1989
dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da D'Antona Cresi ed altri
contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al
n. 425 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno
1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il giudice
relatore Cheli;
Ritenuto che, nel giudizio promosso da Cresi D'Antona ed altri
docenti di educazione fisica contro il Ministero della pubblica
istruzione ed il Provveditorato agli studi di Palermo per ottenere
l'annullamento dei provvedimenti di rigetto delle loro istanze di
riassunzione in servizio, il Tribunale amministrativo regionale per
il Lazio, Sezione III, con ordinanza emessa il 2 febbraio 1987 (R.O.
n. 425/1989) ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 43
della l. 20 maggio 1982, n. 270, recante "Revisione della disciplina
del reclutamento del personale docente della scuola materna,
elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici,
adozione di misure idonee ad evitare la formazione del precariato e
sistemazione del personale precario esistente", nella parte in cui
esclude dalla riassunzione e dal mantenimento in servizio fino al
conseguimento della abilitazione nonché, subordinatamente a tale
conseguimento, fino alla immissione in ruolo i docenti di educazione
fisica che hanno prestato servizio nei modi e nei tempi indicati
dalla norma, con il possesso del titolo di studio specifico,
conseguito anteriormente alla sessione estiva dell'anno accademico
1980/81;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma in esame, riferendosi
soltanto ai supplenti di educazione fisica sprovvisti di titolo di
studio, discriminerebbe i docenti di educazione fisica diplomati, i
quali, pur trovandosi nella medesima situazione di servizio e pur
essendo dotati di titoli poziori, non hanno ricevuto alcuna garanzia
del mantenimento in servizio, potendo solo concorrere al conferimento
delle supplenze per la copertura dei posti vacanti;
che, secondo lo stesso giudice, alla detta discriminazione si
accompagnerebbe la violazione dell'art. 97 Cost., per la preferenza
accordata a docenti ancora in attesa di verificare la propria
preparazione culturale attraverso il completamento del corso di studi
ed il conseguimento del diploma;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in
giudizio chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata;
Considerato che indentica questione è stata dichiarata
manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 945 del 1988 in base
alla considerazione che l'estensione dei benefici previsti dall'art.
43 della legge 20 maggio 1982, n. 270 a favore di altre categorie di
insegnanti di educazione fisica che non si trovino nella particolare
situazione presa in esame da tale norma è rimessa esclusivamente
alla scelta discrezionale del legislatore;
che non sono stati addotti motivi o prospettazioni nuove tali da
indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 43 della legge 20 maggio 1982,
n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale
docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica,
ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare
la formazione di precariato e sistemazione del personale precario
esistente), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III, con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte