Corte costituzionale

Ordinanza n. 8/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/01/1991 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 423 del codice

della navigazione, promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1988

dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra la

S.p.a. Italia Assicurazioni e la S.r.l. Compagnia Sarda di

navigazione marittima, iscritta al n. 562 del registro ordinanze 1990

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza 19 ottobre 1988

- emessa nel corso di un giudizio promosso da una società di

assicurazione, la quale agiva in via di surrogazione nel credito di

un proprio assicurato danneggiato dal vettore per la mancata

riconsegna di un carico a lui affidato in base a un contratto di

trasporto marittimo tra due porti italiani - ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 423 cod. nav. (per contrasto

con l'art. 3 della Costituzione) nelle parti in cui disciplina la

limitazione di responsabilità del vettore, nella ipotesi di

trasporti nazionali, in modo meno favorevole all'"utente privato

occasionale", rispetto alla normativa uniforme, in materia di

rilevanza della colpa grave e in materia di misura per sola unità di

carico, per i trasporti internazionali;

che il giudice a quo ha dedotto:

a) che, secondo il disposto dell'art. 423 cod. nav., il

vettore non decade dal beneficio della limitazione della

responsabilità, ove il caricatore non abbia dichiarato anteriormente

all'imbarco il valore del carico, neppure nel caso di colpa grave,

mentre per i trasporti internazionali la convenzione di Bruxelles 25

agosto 1924 sulla polizza di carico, così come modificata dai

protocolli di Bruxelles del 23 febbraio 1968 e del 21 dicembre 1979

(c.d. Regole dell'Aja-Visby), prevede la decadenza dal beneficio

della limitazione ove venga fornita la prova che il danno sia

derivato da un atto od omissione del vettore commessi con

l'intenzione di provocare un danno oppure "temerariamente e con la

consapevolezza che un danno probabilmente ne sarebbe derivato";

b) che la normativa della limitazione esclusivamente per

"unità di carico", prevista dall'art. 423 cod. nav., differisce

anch'essa dalla vigente disciplina del trasporto internazionale,

così come risultante dalla anzidetta normativa uniforme: i parametri

di misura del risarcimento sono, infatti, resi più favorevoli, per i

trasporti internazionali, dall'apposita, alternativa previsione di

"una formula mista, in cui l'unità di carico concorre con il peso";

Considerato che dinanzi a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha dedotto

l'irrilevanza della questione, chiedendo che sia dichiarata

inammissibile;

che, in effetti, il giudice a quo ha sollevato la questione in

relazione alla disciplina dettata dall'art. 423 cod. nav., con

riguardo al regime di responsabilità ivi stabilito per quanto

concerne i contratti di trasporto stipulati dal c.d. "utente privato

occasionale";

che, inoltre, i profili d'illegittimità costituzionale

attengono all'ipotesi, regolata dall'art. 423 cod. nav. diversamente

dalla normativa uniforme, di danno risultante da un atto o

un'omissione del vettore commessi "temerariamente o con la

consapevolezza che un danno probabilmente ne sarebbe derivato" (c.d.

colpa temeraria e consapevole), nonché all'ipotesi che i parametri

di misura del danno, previsti dalla anzidetta normativa, siano più

favorevoli al caricatore di quello previsto dall'art. 423 cod. nav.

Le Regole dell'Aja-Visby (come modificate dal già ricordato

Protocollo del 1979) prevedono, infatti, in alternativa alla

originaria limitazione riferita al "collo o unità", un altro limite

commisurato al chilogramma di merce perduta o danneggiata, se più

elevato dell'altra;

che, peraltro, dall'ordinanza di rimessione non risulta che nel

caso sottoposto al giudice a quo il contratto di trasporto fosse

stato stipulato da un "utente privato occasionale" (circostanza,

questa, contestata dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale

rileva che, secondo quanto si evince dagli atti, utente della

prestazione era la "Trasporti isolani s.r.l.", cioè, un "vettore

professionale");

che, inoltre, la "possibilità di deroga attribuita alle parti",

considerata dall'ordinanza "particolarmente difficoltosa" per

l'"utente privato occasionale", non appare valutata in concreto anche

con riferimento al ricorso alla dichiarazione di valore, in ordine

alla sua agevole esplicazione (cfr. sentenza di questa Corte 29

novembre 1987, n. 401);

che dall'ordinanza di rimessione non risulta neppure che la

perdita della merce, in relazione alla quale si controverteva nel

giudizio a quo, fosse da ascrivere a un atto od omissione del vettore

commessi temerariamente o con la consapevolezza che probabilmente ne

sarebbe derivato un danno, né che, nel caso di specie, il ricorso ai

parametri di misura del danno previsti dalla normativa uniforme, in

concreto applicati, avrebbe condotto ad un risarcimento più

vantaggioso per il danneggiato;

che nell'ordinanza di rimessione manca quindi la necessaria

motivazione dalla rilevanza della questione, in tutti i profili

richiamati, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 23 della

legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 423 cod. nav., sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Genova

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte