Ordinanza n. 8/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/01/1991 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 23legge 87/1953
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 423 del codice
della navigazione, promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1988
dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra la
S.p.a. Italia Assicurazioni e la S.r.l. Compagnia Sarda di
navigazione marittima, iscritta al n. 562 del registro ordinanze 1990
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza 19 ottobre 1988
- emessa nel corso di un giudizio promosso da una società di
assicurazione, la quale agiva in via di surrogazione nel credito di
un proprio assicurato danneggiato dal vettore per la mancata
riconsegna di un carico a lui affidato in base a un contratto di
trasporto marittimo tra due porti italiani - ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 423 cod. nav. (per contrasto
con l'art. 3 della Costituzione) nelle parti in cui disciplina la
limitazione di responsabilità del vettore, nella ipotesi di
trasporti nazionali, in modo meno favorevole all'"utente privato
occasionale", rispetto alla normativa uniforme, in materia di
rilevanza della colpa grave e in materia di misura per sola unità di
carico, per i trasporti internazionali;
che il giudice a quo ha dedotto:
a) che, secondo il disposto dell'art. 423 cod. nav., il
vettore non decade dal beneficio della limitazione della
responsabilità, ove il caricatore non abbia dichiarato anteriormente
all'imbarco il valore del carico, neppure nel caso di colpa grave,
mentre per i trasporti internazionali la convenzione di Bruxelles 25
agosto 1924 sulla polizza di carico, così come modificata dai
protocolli di Bruxelles del 23 febbraio 1968 e del 21 dicembre 1979
(c.d. Regole dell'Aja-Visby), prevede la decadenza dal beneficio
della limitazione ove venga fornita la prova che il danno sia
derivato da un atto od omissione del vettore commessi con
l'intenzione di provocare un danno oppure "temerariamente e con la
consapevolezza che un danno probabilmente ne sarebbe derivato";
b) che la normativa della limitazione esclusivamente per
"unità di carico", prevista dall'art. 423 cod. nav., differisce
anch'essa dalla vigente disciplina del trasporto internazionale,
così come risultante dalla anzidetta normativa uniforme: i parametri
di misura del risarcimento sono, infatti, resi più favorevoli, per i
trasporti internazionali, dall'apposita, alternativa previsione di
"una formula mista, in cui l'unità di carico concorre con il peso";
Considerato che dinanzi a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha dedotto
l'irrilevanza della questione, chiedendo che sia dichiarata
inammissibile;
che, in effetti, il giudice a quo ha sollevato la questione in
relazione alla disciplina dettata dall'art. 423 cod. nav., con
riguardo al regime di responsabilità ivi stabilito per quanto
concerne i contratti di trasporto stipulati dal c.d. "utente privato
occasionale";
che, inoltre, i profili d'illegittimità costituzionale
attengono all'ipotesi, regolata dall'art. 423 cod. nav. diversamente
dalla normativa uniforme, di danno risultante da un atto o
un'omissione del vettore commessi "temerariamente o con la
consapevolezza che un danno probabilmente ne sarebbe derivato" (c.d.
colpa temeraria e consapevole), nonché all'ipotesi che i parametri
di misura del danno, previsti dalla anzidetta normativa, siano più
favorevoli al caricatore di quello previsto dall'art. 423 cod. nav.
Le Regole dell'Aja-Visby (come modificate dal già ricordato
Protocollo del 1979) prevedono, infatti, in alternativa alla
originaria limitazione riferita al "collo o unità", un altro limite
commisurato al chilogramma di merce perduta o danneggiata, se più
elevato dell'altra;
che, peraltro, dall'ordinanza di rimessione non risulta che nel
caso sottoposto al giudice a quo il contratto di trasporto fosse
stato stipulato da un "utente privato occasionale" (circostanza,
questa, contestata dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale
rileva che, secondo quanto si evince dagli atti, utente della
prestazione era la "Trasporti isolani s.r.l.", cioè, un "vettore
professionale");
che, inoltre, la "possibilità di deroga attribuita alle parti",
considerata dall'ordinanza "particolarmente difficoltosa" per
l'"utente privato occasionale", non appare valutata in concreto anche
con riferimento al ricorso alla dichiarazione di valore, in ordine
alla sua agevole esplicazione (cfr. sentenza di questa Corte 29
novembre 1987, n. 401);
che dall'ordinanza di rimessione non risulta neppure che la
perdita della merce, in relazione alla quale si controverteva nel
giudizio a quo, fosse da ascrivere a un atto od omissione del vettore
commessi temerariamente o con la consapevolezza che probabilmente ne
sarebbe derivato un danno, né che, nel caso di specie, il ricorso ai
parametri di misura del danno previsti dalla normativa uniforme, in
concreto applicati, avrebbe condotto ad un risarcimento più
vantaggioso per il danneggiato;
che nell'ordinanza di rimessione manca quindi la necessaria
motivazione dalla rilevanza della questione, in tutti i profili
richiamati, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 23 della
legge 11 marzo 1953, n. 87;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 423 cod. nav., sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Genova
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte