Ordinanza n. 8/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1992 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 90Codice di procedura penale
- art. 417Codice di procedura penale
- art. 2legge 81/1987
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 419, primo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
l'8 maggio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di
Zambelli Andrea, iscritta al n. 476 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che, con ordinanza dell'8 maggio 1991, il Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia ha
sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione
di legittimità dell'art. 419, primo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui, ai fini della notificazione dell'avviso
di fissazione della udienza preliminare, non consente al giudice di
procedere alla identificazione della persona offesa della quale non
risulti agli atti l'identità e il domicilio ma che sia sicuramente
identificabile, ovvero di richiederne l'identificazione al pubblico
ministero;
Considerato che l'art. 419 del codice di procedura penale, nello
stabilire che il giudice dispone la notificazione dell'avviso di
fissazione della udienza preliminare alla persona offesa "della quale
risulti agli atti l'identità e il domicilio", fissa una regola che
deve intendersi come intimamente correlata alle prescrizioni enunciate dall'art. 417, primo comma, lettera a) dallo stesso codice, ove
è stabilito che fra i requisiti formali della richiesta di rinvio a
giudizio formulata dal pubblico ministero devono essere, fra l'altro,
enunciate "le generalità della persona offesa dal reato qualora ne
sia possibile l'identificazione", sicché spetta al pubblico
ministero compiere tutti gli accertamenti necessari a rendere in
concreto "possibile" l'identificazione della persona offesa o, come
nel caso di specie, dei prossimi congiunti ai quali spettano le
medesime facoltà e diritti a norma dell'art. 90, terzo comma,
c.p.p.;
che, pertanto, ove il pubblico ministero non abbia espletato
simili accertamenti, venendo meno ad uno specifico obbligo di legge,
non potranno dirsi soddisfatti i requisiti per ritenere ritualmente
formulata, a norma dell'art. 417 c.p.p., la richiesta di rinvio a
giudizio, con l'ovvia conseguenza di impedire al giudice l'avvio
della fase degli atti introduttivi, disciplinata dalla norma oggetto
di impugnativa;
che, per l'effetto, in presenza di una richiesta irritualmente
formulata, è certamente consentito al giudice disporre la
restituzione degli atti al pubblico ministero perché questi provveda
a svolgere l'attività necessaria al fine di pervenire alla
identificazione della persona offesa o accertarne la relativa
impossibilità, salvo che il giudice stesso non ritenga di
provvedervi direttamente, così da surrogare l'inerzia della parte
pubblica in ossequio al principio della "massima semplificazione
nello svolgimento del processo" programmaticamente enunciato
dall'art. 2, n. 2, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega
legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo
codice di procedura penale);
che, alla luce delle esposte considerazioni, deve pertanto
escludersi che la norma denunciata determini, anche nell'ipotesi
dedotta con l'ordinanza remissiva, una lesione dei diritti e delle
facoltà che la legge riconosce alla persona offesa dal reato;
e che, di conseguenza, la questione qui proposta deve essere
dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 419, primo comma, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio
Emilia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte