Ordinanza n. 8/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/01/1997 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1369/1960
- art. 2legge 1369/1960
usata come parametro
citata
- art. 162Codice penale
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed
interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina
dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi),
promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre 1995 dal pretore di Latina
nel procedimento penale a carico di Corsi Bruno Giordano ed altri,
iscritta al n. 280 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale,
dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
Ritenuto che il pretore di Latina, con ordinanza in data 2 ottobre
1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
artt. 1 e 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di
intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova
disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di
servizi), nella parte in cui, prevedendo "una sanzione pecuniaria
fissa", non determinerebbero "se la misura della pena sia quella
minima o massima", rendendo impossibile individuare la pena sulla
quale operare i calcoli ex art. 162 del codice penale, per ammettere
gli imputati alla oblazione:
che, ad avviso del remittente, le disposizioni censurate
violerebbero l'art. 27 (rectius: 25, secondo comma) della
Costituzione, essendo in contrasto con "il principio di certezza
della norma penale, relativo anche alla misura della sanzione";
che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, la quale ha
rilevato che nell'ordinanza di rimessione manca qualsiasi giudizio in
ordine alla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione,
concludendo, in primo luogo, nel senso della inammissibilità, e, in
subordine, dell'infondatezza della questione stessa;
Considerato che l'ordinanza di rimessione non fa riferimento alcuno
alla fattispecie concreta oggetto del giudizio, né motiva circa la
rilevanza e non manifesta infondatezza della questione;
che, pertanto, non risulta osservata la prescrizione dell'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice di
indicare nell'ordinanza i termini e i motivi della rimessione;
che conseguentemente, in conformità alla costante giurisprudenza
di questa Corte, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 23 ottobre
1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle
prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera
negli appalti di opere e di servizi), sollevata, in riferimento
all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Latina
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte