Ordinanza n. 8/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/01/1998 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 166/1996
- art. 22legge 903/1965
- art. 11legge 537/1993
- art. 11legge 903/1965
usata come parametro
citata
- art. 1legge 903/1965
- art. 1legge 608/1996
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 28
marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale) e degli artt. 22
della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento della riforma e
miglioramento dei trattamenti di pensione e della previdenza sociale)
e 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi
correttivi di finanza pubblica), come modificati dalle sentenze n.
495 del 1993 e 240 del 1994 della Corte costituzionale, promossi con
n. 14 ordinanze emesse il 17, il 19 e il 30 aprile (n. 6 ordinanze),
il 9, il 10 (n. 4 ordinanze) ed il 14 maggio 1996 dal pretore di
Brescia, rispettivamente iscritte ai numeri 982, 985, 986, 987, 988,
989, 990, 991, 992, 994, 995, 996, 999 e 1001 del registro ordinanze
1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41,
prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di costituzione dell'INPS, nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che, nel corso di vari giudizi instaurati per ottenere la
ricostruzione del trattamento pensionistico in base alla sentenza n.
495 del 1993 di questa Corte, il pretore di Brescia, con 11 ordinanze
di identico contenuto emesse il 17, 19 e 30 aprile ed il 9, 10 e 14
maggio 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia
previdenziale);
che, secondo il rimettente, la norma censurata - sopravvenuta
nelle more dei giudizi e contenente disposizioni relative alle
modalità di pagamento delle somme maturate in favore degli aventi
diritto in applicazione della citata sentenza di illegittimità
costituzionale e della sentenza n. 240 del 1994 - si porrebbe in
contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, per
violazione dell'obbligo di copertura finanziaria relativamente agli
anni 1999, 2000 e 2001, non potendosi ritenere, il denunciato vulnus,
eliminato dalla previsione del meccanismo di estinzione del debito
mediante l'assegnazione di titoli di Stato;
che, nel corso di analoghi giudizi - di cui uno (r.o. n. 1001 del
1996) instaurato per ottenere la ricostruzione del trattamento
pensionistico in base alla sentenza n. 240 del 1994 di questa Corte -
il pretore di Brescia, con 3 ordinanze emesse il 9, 10 e 14 maggio
1996, oltre a riproporre identica questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del d.-l. n. 166 del 1996, ha sollevato
altresì questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della
legge 21 luglio 1965, n. 903 e dell'art. 11, comma 22, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, come rispettivamente modificati dalle sentenze
n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 di questa Corte (in senso estensivo
del diritto di integrazione al minimo) per violazione dell'art. 81
della Costituzione, non sottraendosi all'obbligo della copertura
finanziaria neppure le norme "virtuali" create dalle suddette
pronunce di incostituzionalità;
che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'inammissibilità o per l'infondatezza delle
sollevate questioni;
che, nei giudizi promossi con r.o. nn. 982 e 992 del 1996, si è
altresì costituito l'INPS, anch'esso deducendo l'inammissibilità o
l'infondatezza delle questioni stesse;
Considerato che i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente
decisi, in quanto riguardanti analoghe questioni;
che il d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 non è stato convertito e che
la censurata normativa è stata reiterata dai dd.-ll. 27 maggio 1996,
n. 295, 26 luglio 1996, n. 396, e 24 settembre 1996, n. 499, tutti
decaduti;
che gli effetti della decretazione d'urgenza sono stati fatti
salvi dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608;
che l'art. 1, commi 181 e 184, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, ha introdotto diversi criteri di copertura finanziaria della
complessiva previsione di pagamento delle somme dovute agli
interessati in applicazione delle sentenze della Corte costituzionale
n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994;
che peraltro nelle fattispecie riveste preliminare rilievo, in
termini di sovraordinazione logico-processuale rispetto ad ogni
possibile censura di incostituzionalità (v. sentenza n. 103 del
1995), la considerazione che tanto nella normativa decretale quanto
in quella di legge (art. 1, comma 183, della legge n. 662 del 1996)
viene sancito che i giudizi pendenti siano dichiarati estinti
d'ufficio;
che la mancata censura di tale previsione, la quale trova
immediata applicazione anche nei processi a quibus (come, tra
l'altro, avverte lo stesso rimettente), rende irrilevanti tutte le
sollevate questioni, che pertanto risultano manifestamente
inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 28
marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale), nonché
dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento della
riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione e della
previdenza sociale) e dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre
1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) - come
rispettivamente modificati dalle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240
del 1994 della Corte costituzionale - sollevata, in riferimento
all'art. 81 della Costituzione, dal pretore di Brescia, con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte