Ordinanza n. 8/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/01/2000 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 69/1989
- art. 12legge 69/1989
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 del
d.-l. 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta
sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle
imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e
dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da
parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di
irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli
imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di
aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), convertito,
con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154, promosso con
ordinanza emessa il 6 marzo 1998 dalla Commissione tributaria
provinciale di Firenze sui ricorsi riuniti proposti da Leonelli
Osvaldo contro l'Ufficio IVA di Firenze, iscritta al n. 904 del
registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 novembre 1999 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Firenze, con
ordinanza emessa il 6 marzo 1998, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 23 e 53 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli articoli 11 e 12 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 69
(Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone
fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi,
determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per
la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate
categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di
minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle
elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle
concessioni governative) convertito, con modificazioni, nella legge
n. 154 del 27 aprile 1989;
che, ad avviso del giudice rimettente, le norme denunciate - le
quali prevedono la possibilità, per gli uffici finanziari, di
determinare induttivamente corrispettivi, compensi e ricavi, per
alcune categorie di contribuenti, in caso di scelta della
contabilità semplificata, sulla base di coefficienti di congruità
elaborati alla stregua di parametri economici di diverso genere - si
porrebbero in contrasto in primo luogo con l'art. 23 Cost., poiché
l'obbligo di eseguire la prestazione tributaria conseguente a
siffatto accertamento deriverebbe non da un atto avente forza di
legge, ma dal provvedimento di natura amministrativa (nella specie un
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) con il quale i
coefficienti medesimi vengono determinati;
che le norme stesse sarebbero altresì lesive del principio di
capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., in quanto il
suddetto meccanismo di accertamento, precludendo al contribuente ogni
possibilità di prova contraria, prescinderebbe da qualsiasi
valutazione sulla reale entità dei redditi prodotti dal contribuente
medesimo;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria
di infondatezza della questione;
che, ad avviso della Avvocatura, non sussisterebbe la denunciata
violazione dell'art. 23 della Costituzione dovendo la riserva di
legge ivi prevista essere intesa, in conformità alla concorde
opinione di dottrina e giurisprudenza, in senso relativo e non
assoluto;
che nemmeno sarebbe configurabile il prospettato contrasto con il
principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., potendo
in ogni caso il contribuente, diversamente da quanto ritenuto dal
giudice a quo, fornire la prova contraria volta a dimostrare, in
relazione allo specifico atteggiarsi dell'attività svolta,
l'inapplicabilità nei suoi confronti dei coefficienti presuntivi di
reddito;
Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, la questione di legittimità costituzionale, per risultare
ammissibile, esige la puntuale illustrazione delle circostanze di
fatto oggetto della controversia, onde consentire alla Corte le
valutazioni di sua competenza anche in ordine alla rilevanza della
questione così come proposta dal rimettente (ex plurimis: ordinanza
n. 194 del 1999);
che, nel caso in esame, l'ordinanza di rimessione si limita ad
affermare apoditticamente la rilevanza della questione senza peraltro
fornire il benché minimo elemento di individuazione della
fattispecie oggetto del giudizio principale;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli articoli 11 e 12 del d.-l. 2 marzo
1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito
delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui
redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi
termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di
determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità
formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e
contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di
tasse sulle concessioni governative), convertito, con modificazioni,
nella legge 27 aprile 1989, n. 154, sollevata, in riferimento agli
artt. 23 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
provinciale di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 gennaio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte