Ordinanza n. 80/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1962 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
applicata al caso
citata
- art. 21Costituzione
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 656 del
Codice penale, promosso, con ordinanza emessa fuori udienza l'8
novembre 1961, dal Pretore di Arezzo, nel procedimento penale a carico
di Grazi Renato, iscritta al n. 212 del Registro ordinanze 1961 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 20
gennaio 1962.
Ritenuto che Grazi Renato fu rinviato a giudizio, in seguito ad
opposizione a decreto penale di condanna, per rispondere del reato
previsto e punito dall'art. 656 del Codice penale, avendo fatto
affiggere in Lucignano (Arezzo), nel giugno 1960, un manifesto
contenente notizie considerate tendenziose ed atte a turbare l'ordine
pubblico;
che il Pretore, con la citata ordinanza dell'8 novembre 1961,
sollevò, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art.
656 del Codice penale, osservando a tal riguardo, che esso, in quanto
vieta, a tutela dell'ordine pubblico, "manifestazioni di pensiero false
o esagerate, perché obiettivamente non conformi a realtà" oppure
"tendenziose, e cioè conformi a realtà, ma pubblicate o diffuse a
scopo disfattista ed in guisa da destare pubblico allarme", si risolve
in un limite posto dal legislatore ordinario all'esplicazione del
diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, diritto che è
invece garantito all'individuo, senza limitazione di ordine funzionale
ed in via assoluta, dall'articolo 21 della Costituzione;
che, dopo la sospensione del giudizio principale, l'ordinanza venne
regolarmente notificata all'imputato, al Pubblico Ministero ed al
Presidente del Consiglio dei Ministri, e, inoltre, comunicata ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 20 gennaio 1962, n. 18;
che la parte privata non si è costituita, mentre è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 2 dicembre
1961, nel quale chiede che sia dichiarata non fondata la sollevata
questione di legittimità costituzionale;
Considerato che, con sentenza dell'8-16 marzo 1962, n. 19, questa Corte
ha già esaminato la questione e l'ha dichiarata non fondata;
che non si ravvisa, né è stata dedotta, ragione alcuna la quale
non abbia formato già oggetto di esame nella predetta decisione o che
possa, comunque, indurre a discostarsene;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, primo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi
la Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, sollevata con l'ordinanza sopra indicata, ed ordina il
rinvio degli atti al Pretore di Arezzo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte