Ordinanza n. 80/1975
Altra decisione · depositata il 25/03/1975 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
citata
- art. 40legge 87/1953
- art. 28legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sull'istanza di sospensione dell'esecuzione del decreto del
Ministro per i lavori pubblici del 28 dicembre 1974, n. 15423
(concernente il trasferimento alla Regione siciliana e agli Istituti
autonomi case popolari dell'Isola, del personale degli enti edilizi
soppressi), che ha determinato il conflitto di attribuzione sollevato
dalla Regione siciliana con ricorso notificato il 14 febbraio 1975,
depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 6 del
registro 1975.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1975 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida;
uditi l'avv. Pietro Virga, per la Regione siciliana, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 14 febbraio 1975 e
depositato il 19 successivo, il Presidente della Regione siciliana ha
sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato,
chiedendo l'annullamento del decreto del Ministro dei lavori pubblici
28 dicembre 1974, n. 15423, che ha trasferito alla Regione il personale
proveniente dagli enti edilizi soppressi;
che la Regione ricorrente ha chiesto anche, incidentalmente, la
sospensione del provvedimento impugnato, assumendo che dalla sua
esecuzione deriverebbero danni gravi ed irreparabili per essa Regione e
per gli stessi dipendenti contemplati nel provvedimento, i quali, in
mancanza di apposita legge regionale e dei conseguenti atti
amministrativi di inquadramento, non potrebbero essere assunti e quindi
retribuiti dalla Regione;
che nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituito il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocato generale dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso
e della domanda incidentale di sospensione.
Considerato che non sussistono le gravi ragioni addotte per indurre
la Corte a disporre l'invocata sospensione del decreto ministeriale
impugnato.
Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle
Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni decisione sull'ammissibilità del conflitto e sulle
questioni di merito con esso sollevate;
rigetta l'istanza di sospensione del decreto del Ministro dei
lavori pubblici n. 15423 del 28 dicembre 1974, presentata dal
Presidente della Regione siciliana con il ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte