Ordinanza n. 80/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1983 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 623Codice di procedura civile
- art. 624Codice di procedura civile
- art. 39Riscossione imposte sul reddito
- art. 39d.P.R. 636/1972
- art. 15Riscossione imposte sul reddito
- art. 54Riscossione imposte sul reddito
- art. 54d.P.R. 634/1972
- art. 62Testo unico IVA
- art. 39d.P.R. 634/1972
usata come parametro
citata
- art. 4legge 2248/1865
- art. 23legge 87/1953
- art. 15r.d. 203/1982
- art. 39r.d. 203/1982
- art. 54r.d. 203/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 15,
39, comma primo, e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), dell'art.
39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del
contenzioso tributario), dell'art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
634 (Disciplina dell'imposta di registro) dell'art. 62 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), degli artt. 623 e 624 cod. proc. civ. (Sospensione del
processo d'esecuzione forzata) e dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865,
n. 2248 all. E (Abolizione del contenzioso amministrativo) promossi con
le ordinanze emesse il 29 ottobre 1979 dalla Commissione tributaria di
1 grado di Prato, il 1 marzo 1980 dalla Commissione tributaria di 1
grado di Bari (due ordinanze), il 10 giugno 1980 dalla Commissione
tributaria di 2 grado di Padova, il 14 aprile 1980 dalla Commissione
tributaria di 2 grado di Napoli, il 24 giugno 1981 dalla Commissione
tributaria di 1 grado di Rovereto, il 9 gennaio 1982 dal Pretore di
Pergine Valsugana, il 7 novembre 1981 dalla Commissione tributaria di 1
grado di Firenze e il 25 febbraio 1982 dal Pretore di Gubbio,
rispettivamente iscritte al n. 995 del registro ordinanze 1979, ai nn.
780, 781 e 808 del registro ordinanze 1980, ai nn. 199 e 711 del
registro ordinanze 1981 ed ai nn. 121, 248 e 269 del registro
ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 1980,
nn. 13, 20 e 179 del 1981 e nn. 47, 206 e 262 del 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato con ricorso
della s.a.s. Union Fibre, la quale chiedeva la sospensione della
riscossione coattiva dell'imposta di ricchezza mobile relativa all'anno
1973, la Commissione tributaria di primo grado di Prato, con ordinanza
del 29 ottobre 1979 (in G.U. n. 64 del 5 marzo 1980, reg. ord. n. 995
del 1979), sollevava questione di legittimità costituzionale degli
artt. 15 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, che disciplina l'iscrizione
nei ruoli delle imposte dirette in pendenza di ricorso del
contribuente, e 39 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, che per il
procedimento dinanzi alle commissioni tributarie rinvia alle sole
disposizioni generali del codice di procedura civile, in riferimento
agli artt. 24 e 113 Cost., in quanto essi, sottraendo al giudice
tributario il potere di sospendere in via cautelare la riscossione
coattiva delle imposte, sembravano pregiudicare la tutela
giurisdizionale del contribuente;
che nel corso di due procedimenti iniziati da Alessandrini Saverio,
il quale chiedeva la sospensione della riscossione coattiva dell'ilor
per l'anno 1977, la Commissione tributaria di primo grado di Bari, con
due ordinanze del 1 marzo 1980 (in G. U. n. 13 del 14 gennaio 1981,
reg. ord. nn. 780 e 781 del 1980), sollevava questione di legittimità
costituzionale degli artt. 39 d.P.R. n. 636 del 1972 e 39 d.P.R. n. 602
del 1973, quest'ultimo attributivo del potere di sospendere la
riscossione delle imposte dirette all'intendente di finanza, in
riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., per gli stessi motivi addotti
dalla Commissione tributaria di Prato;
che nel corso di un procedimento iniziato da Fabbro Vallini
Gabriella, la Commissione tributaria di secondo grado di Padova, con
ordinanza del 10 giugno 1980 (in G. U. n. 20 del 21 gennaio 1981, reg.
ord. n. 808 del 1980) sollevava, senza riferimenti alla fattispecie
concreta, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 39
d.P.R. n. 636 del 1972 e 54 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, che
disciplinano la riscossione graduale dell'imposta di registro in
pendenza di giudizio tributario, non solo in riferimento agli artt. 24
e 113 Cost., ma anche in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto il
citato art. 54 differenzia senza giustificazione tra imposta
complementare in genere (per la cui riscossione non prevede alcuna
sospensione ope legis), e imposta complementare per il maggior valore
accertato dall'ufficio;
che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 d.P.R.
n. 636 del 1972, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., veniva
sollevata anche dalla Commissione tributaria di secondo grado di
Napoli, con ordinanza 14 aprile 1980 (in G. U. n. 179 del 1 luglio
1981, reg. ord. n. 199 del 1981), in una causa su ricorso di D'Emilio
Ferdinando avente ad oggetto una maggiorazione per ritardata iscrizione
a ruolo di imposte di ricchezza mobile e complementare;
che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 d.P.R.
n. 634 del 1972 in riferimento all'art. 3 Cost. veniva sollevata anche
dalla Commissione tributaria di primo grado di Rovereto, con ordinanza
del 24 giugno 1981 (in G. U. n. 47 del 17 febbraio 1982, reg. ord. n.
711 del 1981), emessa in un procedimento iniziato con ricorso di Rossi
Luciano;
che con ordinanza del 9 gennaio 1982, emessa in causa vertente tra
la s.r.l. Mattivi Cave ed Amministrazione delle finanze (in G. U. n.
206 del 28 luglio 1982, reg. ord. n. 121 del 1982), il Pretore di
Pergine Valsugana sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art. 54 d.P.R. n. 602 del 1973, in riferimento agli artt. 24 e 113
Cost., nella parte in cui, escludendo dalla procedura esecutiva di
riscossione delle imposte dirette le opposizioni davanti al giudice
civile, esclude altresì il potere sospensivo del medesimo;
che nel corso di un procedimento iniziato con ricorso di Grazzini
Brizio ed avente per oggetto alcune ingiunzioni emesse dall'Ufficio IVA
di Firenze per imposta evasa e sanzioni, la Commissione tributaria di
primo grado della stessa città, con ordinanza del 7 novembre 1981 (in
G. U. n. 262 del 22 settembre 1982, reg. ord. n. 248 del 1982)
sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 62 d.P.R.
26 ottobre 1972 n. 633, che, disciplinando nel secondo comma la
riscossione coattiva dell'imposta sul valore aggiunto, esclude
esplicitamente ogni sospensione della procedura esecutiva non
deliberata dall'ufficio finanziario procedente, in riferimento agli
che analoga questione era sollevata dal Pretore di Gubbio con
ordinanza del 25 febbraio 1982 (in G. U. n. 262 del 22 settembre 1982,
reg. ord. n. 269 del 1982), il quale impugnava però, sempre con
riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., il combinato disposto degli
artt. 623, 624 cod. proc. civ. e 4 l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, in
quanto esso esclude il potere del giudice ordinario-competente in
materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento dell'IVA-di
sospendere l'esecuzione dell'ingiunzione stessa;
che le parti private non si sono costituite;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta nelle
cause relative a tutte le ordinanze di rimessione, chiede dichiararsi
l'inammissibilità della questione sollevata dalla Commissione
tributaria di primo grado di Bari (reg. ord. nn. 780 e 781 del 1980) e
relativa all'art. 39 d.P.R. n. 602 del 1973, per il difetto di
motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo e delle questioni
sollevate dalla Commissione tributaria di primo grado di Padova (reg.
ord. n. 808 del 1980) e dai Pretori di Pergine Valsugana (reg. ord. n.
121 del 1982) e di Gubbio (reg. ord. n. 269 del 1982) per irrilevanza
nel giudizio a quo, e chiede comunque dichiararsi la non fondatezza di
tutte le questioni.
Considerato che le ordinanze di rimessione, per l'analogia delle
questioni proposte, vanno riunite e decise con unico provvedimento;
che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 d.P.R.
n. 602 del 1973, il quale senza predeterminare criteri obiettivi
attribuisce all'intendente di finanza il potere di sospendere la
riscossione delle imposte, sollevata dalla Commissione tributaria di
primo grado di Bari in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost.,
dev'essere dichiarata inammissibile per irrilevanza nel giudizio a quo,
in cui non si controverte circa l'esercizio del detto potere da parte
dell'intendente di finanza;
che le questioni sollevate dalla Commissione tributaria di secondo
grado di Padova sono inammissibili poiché nell'ordinanza di rimessione
manca qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta e, quindi, alla
rilevanza delle questioni stesse nel giudizio a quo, risultando così
violato l'art. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87 (v. in senso conforme ord. 24
novembre 1982 n. 203, 9 dicembre 1982 n. 212, 24 gennaio 1983 n. 6, 10,
11 e 12);
che le questioni relative agli artt. 15, 39 e 54 d.P.R. n. 602 del
1973 e 62 d.P.R. n. 633 del 1972, in riferimento agli artt. 24 e 113
Cost., sono manifestamente infondate, essendo state già decise da
questa Corte con sentenza 1 aprile 1982 n. 63, la quale ha dichiarato
la non fondatezza delle questioni stesse, nella considerazione che la
tutela cautelare non costituisce una componente essenziale della tutela
giurisdizionale di cui alle citate norme della Costituzione, tutela che
può essere discrezionalmente differenziata dal legislatore ordinario e
che nel processo tributario si realizza essenzialmente con la
restituzione della somma indebitamente riscossa, insieme agli
interessi, da parte dell'amministrazione finanziaria soccombente;
che le questioni relative agli artt. 54 d.P.R. n. 634 del 1972 e 39
d.P.R. n. 636 del 1972, 623, 624 cod. proc. civ., 41. n. 2248 del 1865
all. E, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. - sostanzialmente
coincidenti con quelle ora dette - debbono ritenersi altresì
manifestamente infondate in base alle considerazioni contenute nella
citata sentenza n. 63 del 1982;
che manifestamente infondata è la questione relativa all'art. 54
ult. cit. anche in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dalla
Commissione tributaria di primo grado di Rovereto, risultando evidente
la diversità delle due situazioni considerate, l'una (imposta
complementare per maggior valore) caratterizzata dalla discrezionalità
tecnica dell'ufficio fiscale che compie la valutazione, l'altra
(imposta complementare di altro genere) dipendente da fatti
oggettivamente accertati.
Visti gli artt. 26 della legge n. 87 del 1953 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nella
parte in cui attribuisce all'intendente di finanza il potere di
sospendere la riscossione delle imposte, in riferimento agli artt. 24 e
113 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di
Bari con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 e 54 d.P.R.
26 ottobre 1972 n. 634 in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.,
sollevate dalla Commissione tributaria di secondo grado di Padova con
l'ordinanza in epigrafe;
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 15, 39 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
e 62 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 - che escludono il potere
dell'autorità giudiziaria di sospendere la riscossione coattiva delle
imposte-in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., sollevate dalle
Commissioni tributarie di primo grado di Prato, di Bari e di Firenze,
nonché dal Pretore di Pergine Valsugana con le ordinanze in epigrafe;
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, 39 d.P.R.
26 ottobre 1972 n. 636, artt. 623, 624 cod. proc. civ. e 4 l. 20 marzo
1865 n. 2248 all. E, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.,
sollevate dalle Commissioni tributarie di primo grado di Prato, di Bari
e di Rovereto, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli
e dal Pretore di Gubbio con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte