Ordinanza n. 80/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/03/1985 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo
comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Interruzione volontaria
della gravidanza) promosso con l'ordinanza emessa il 29 luglio 1980 dal
giudice tutelare di Torino sull'istanza proposta da Bonanate Roberta,
iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 dell'anno 1982.
Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che:
1. - il giudice tutelare di Torino con l'ordinanza indicata in
epigrafe ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n.
194 ("Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione
volontaria della gravidanza"), che, nel disciplinare il caso in cui la
gestante che promuove la procedura per l'interruzione della gravidanza
sia di età inferiore ai diciotto anni, richiede l'assenso di chi
esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela, o in casi
particolari l'intervento del giudice tutelare;
2. - il giudice a quo deduce che il meccanismo previsto dalla norma
censurata violerebbe l'indicato parametro costituzionale in quanto
creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento:
a) tra gestanti maggiorenni e gestanti minorenni, ponendo soltanto
le seconde "nella condizione di dover accettare una maternità non
desiderata per il concorrere della volontà contraria vuoi dei genitori
vuoi del tutore", senza che tale risultato si giustifichi in
considerazione del limite gravante in via generale sulla capacità di
agire del minore;
b) entro la stessa cerchia delle minorenni, in quanto alle
gestanti, a parità di condizioni, verrebbe impedito ovvero consentito
interrompere la gravidanza in funzione di un dato estraneo alla loro
determinazione, quale l'attitudine morale o religiosa nei confronti
dell'aborto di chi deve integrare la volontà dell'interessata;
considerato che la questione, già sollevata in termini identici
dallo stesso giudice a quo con ordinanza del maggio 1979, è stata
dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 109 del 1981.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194,
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal giudice tutelare di
Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte