Ordinanza n. 80/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/02/1990 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 47/1985
- art. 22legge 47/1985
- art. 8-quaterlegge 146/1985
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie) e 8-quater del decreto-legge 23 aprile 1985, n.
146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n.
298 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n.
47) promossi con ordinanze emesse il 22 marzo 1989 (n. 2 ordd.) dal
Pretore di Pistoia, l'8 marzo 1989 ed il 4 agosto 1989 dal Pretore di
Siena, Sezione distaccata di Poggibonsi, e il 5 giugno 1989 dal
Pretore di Prato, iscritte rispettivamente ai nn. 479, 480, 498, 499
e 514 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 43, 44 e 46, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Pretore di Pistoia, con due ordinanze del 22 marzo
1989 (Reg. ord. nn. 479 e 480/1989) il Pretore di Siena, sezione
distaccata di Poggibonsi, con due ordinanze dell'8 marzo e del 4
agosto 1989 (Reg. ord. nn. 498 e 499/1989) ed il Pretore di Prato con
ordinanza del 5 giugno 1989 (Reg. ord. n. 514/1989) hanno sollevato,
in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
(Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nella parte in
cui prevede come causa d'estinzione dei reati contravvenzionali il
solo rilascio della concessione in sanatoria e non anche il caso in
cui l'imputato abbia provveduto ad eliminare le opere abusive,
ripristinando l'originario assetto urbanistico- edilizio del
territorio;
che il Pretore di Pistoia ed il Pretore di Siena, con le
medesime ordinanze, hanno altresì sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.,
dell'art. 8-quater del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,
convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298
(Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47)
nella parte in cui limita il beneficio della non punibilità a coloro
i quali abbiano demolito l'opera abusiva entro il 22 giugno 1985
senza estenderlo anche a coloro i quali abbiano proceduto alla
demolizione successivamente a tale data;
che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;
Considerato che, per l'identità o connessione delle questioni, i
giudizi possono essere riuniti;
che identiche questioni di legittimità costituzionale sono già
state dichiarate non fondate da questa Corte con sentenza n. 167 del
1989, la quale, fra l'altro, ha ritenuto che gli artt. 13 e 22 della
legge n. 47 del 1985, per esser considerati conformi alla
Costituzione, vadano interpretati nel senso che l'estinzione del
reato di costruzione edilizia abusiva si verifica anche a favore di
chi abbia demolito il manufatto, sempre che si tratti di costruzione
che, se non demolita, avrebbe potuto ottenere la concessione in
sanatoria, ai sensi dell'art. 13 citato, in quanto non incompatibile
con gli strumenti urbanistici;
che la stessa sentenza ha anche precisato che il Sindaco, sulla
base della documentazione in suo possesso, è tenuto ad accertare la
compatibilità del manufatto demolito con i predetti strumenti
urbanistici ed a rilasciare, in caso d'accertamento positivo,
certificazione di conformità agli stessi strumenti;
che le medesime questioni sono state successivamente dichiarate
manifestamente infondate con ordinanze n. 274/1989, 415/1989 e
539/1989;
che nelle ordinanze di rimessione non sono prospettati argomenti
nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le
precitate decisioni;
che, pertanto, le sollevate questioni di legittimità
costituzionale vanno dichiarate manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere abusive) e dell'art. 8-quater del decreto-legge 23 aprile
1985, n. 146 convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno
1985, n. 298 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio
1985, n. 47) sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore
di Pistoia, dal Pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi e
dal Pretore di Prato con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte