Ordinanza n. 80/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/02/1991 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 440, terzo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 25 maggio 1990 dal Tribunale di Agrigento nel processo penale a
carico di Tuttolomondo Pasquale, iscritta al n. 561 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Agrigento, decidendo sulla richiesta
di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato "all'odierno
dibattimento, richiesta già dallo stesso proposta in sede di udienza
preliminare e non accolta dal g.i.p., nonostante il consenso del
p.m.", dopo aver "esaminato il fascicolo del p.m.", ha, con ordinanza
del 25 maggio 1990, sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 440, terzo comma,
del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede la
possibilità per l'imputato di riproporre la richiesta del giudizio
abbreviato sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di 1°
grado ed il potere per il Giudice del Dibattimento, a fronte di tale
riproposizione, di accoglierla ove riconosca la definibilità del
processo allo stato degli atti già in sede di udienza preliminare e
conseguentemente errato il rigetto della stessa richiesta pronunziato
dal g.i.p., in quella sede";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che il petitum perseguito dal giudice a quo appare
congegnato in modo tale da non potersi ritenere soluzione
costituzionalmente obbligata derivante dalla richiesta caducazione
dell'art. 440, terzo comma, del codice di procedura penale nella
parte relativa alla mancata previsione ad esso addebitata, essendo
prospettabili scelte diverse da quella indicata dall'ordinanza di
rimessione, come la stessa implicitamente riconosce con il suo
riferirsi all'inoppugnabilità del provvedimento reiettivo della
richiesta di giudizio abbreviato, nonostante il consenso del pubblico
ministero;
che, di conseguenza, la questione deve dirsi manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 440, terzo comma, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale di Agrigento con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte