Ordinanza n. 80/2000
Altra decisione · depositata il 22/03/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
citata
- art. 68Costituzione
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei Deputati del
15 luglio 1998, relativa alla insindacabilità delle opinioni
espresse dal deputato Fabio Mussi nei confronti del deputato Cesare
Previti, promosso dal Tribunale di Roma - XIII sezione civile, con
atto depositato il 24 novembre 1999 ed iscritto al n. 134 del
registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che nel corso di un giudizio civile promosso dal
deputato Cesare Previti contro il deputato Fabio Mussi ed altro, per
il risarcimento dei danni subiti a seguito delle dichiarazioni,
asseritamente diffamatorie, rese dal secondo nei confronti del primo,
il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, con atto in data
3 novembre 1999, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato in ordine alla deliberazione, adottata il 15 luglio 1998,
con la quale la Camera dei deputati, su conforme proposta della
Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti
oggetto del giudizio riguardano opinioni espresse nell'esercizio
delle funzioni parlamentari, ai sensi del primo comma dell'art. 68
della Costituzione;
che, in particolare, le opinioni sarebbero state rese dal
convenuto nel corso di una conversazione avuta con un altro
parlamentare all'interno dell'edificio della Camera dei deputati, con
un tono di voce tale da rendere percepibile il colloquio ad oltre
dieci metri, al punto da essere udito da un giornalista, il quale ne
avrebbe riportato il contenuto in un articolo pubblicato sul
periodico "Milano Finanza";
che, ad avviso del Tribunale di Roma, secondo la
giurisprudenza costituzionale, l'autorità giudiziaria è legittimata
a sollevare conflitto di attribuzioni in riferimento alla
deliberazione della Camera dei deputati che dichiara, ex art. 68,
primo comma, della Costituzione, l'insindacabilità delle
dichiarazioni rese da un parlamentare, allo scopo di ottenere che la
Corte accerti se la Camera abbia correttamente esercitato il potere
ad essa spettante, all'esito di una verifica che ha ad oggetto
l'esistenza di eventuali vizi del procedimento ovvero la mancata o
inesatta valutazione delle condizioni e dei presupposti previsti da
detta norma;
che, secondo l'autorità giudiziaria istante, nel caso in
esame, poiché le opinioni sarebbero state espresse nel corso di un
colloquio personale, mancherebbe il necessario nesso di funzione tra
dette opinioni e le attribuzioni parlamentari, sicché l'erronea
valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della
prerogativa dell'art. 68, primo comma della Costituzione, avrebbe
leso le proprie attribuzioni costituzionalmente garantite.
Considerato che la Corte, in questa fase del giudizio, ai sensi
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
è chiamata a deliberare senza contraddittorio se il conflitto sia
ammissibile e, quindi, se esista la materia di un conflitto la cui
risoluzione spetti alla sua competenza e sussistano i requisiti
soggettivi, restando impregiudicata ogni definitiva decisione anche
in ordine all'ammissibilità;
che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi, il Tribunale
di Roma deve ritenersi legittimato a sollevare il conflitto, in
quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente
la volontà del potere cui appartiene, in posizione di piena
indipendenza garantita dalla Costituzione (ex plurimis, sentenze
n. 58 e n. 56 del 2000; ordinanze n. 62 e n. 61 del 2000);
che la Camera dei deputati è parimenti legittimata ad essere
parte del presente conflitto, in quanto essa è competente a
dichiarare in modo definitivo la volontà del potere che rappresenta
in ordine all'applicabilità ai suoi componenti dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione (tra le più recenti, sentenze n. 11 e
n. 10 del 2000; ordinanze n. 16 e n. 3 del 2000);
che, sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del
conflitto, poiché il Tribunale di Roma denuncia che la propria sfera
di attribuzioni, costituzionalmente garantita, è stata
illegittimamente menomata dalla suindicata deliberazione della Camera
dei deputati;
che, infine, dall'atto si ricavano "le ragioni del conflitto"
e "le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto
dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale di
Roma, XIII sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati,
con l'ordinanza in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al tribunale di Roma, XIII sezione civile,
ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, l'atto di proposizione del
conflitto e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei
deputati, in persona del suo presidente, entro il termine di sessanta
giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 marzo 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte