Ordinanza n. 803/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1988 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 79Costituzione
- art. 3legge 47/1985
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. da 31 a 44
della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie) e successive modificazioni, promossi con
ordinanze emesse il 31 agosto 1985 (n. 4 ordinanze) e il 29 giugno
1987 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di
Pietrasanta, iscritte rispettivamente ai nn. 799, 800, 801 e 802 del
registro ordinanze 1985 e ai nn. 412 e 551 del registro ordinanze
1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17,
prima serie speciale, dell'anno 1986 e nn. 39 e 44, prima serie
speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Pretore di Pietrasanta con sei ordinanze emesse il
31 agosto 1985 (Reg. Ord. nn. 799/85, 800/85, 801/85 e 802/85) e il
29 giugno 1987 (Reg. Ord. nn. 412/87 e 551/87) ha sollevato questione
di legittimità costituzionale: a) degli artt. da 31 a 44 della legge
28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie) in riferimento agli artt. 3, primo comma e 77 (recte:79)
Cost., nella parte in cui, senza ricorrere alle formalità
costituzionalmente previste per la concessione dell'amnistia,
assicurano un trattamento privilegiato, analogo a quello di
un'amnistia condizionata, a chi abbia commesso reati urbanistici di
tipo contravvenzionale anteriormente al 1° ottobre 1983; b) delle
medesime disposizioni, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 128
Cost., nella parte in cui direttamente impongono la sanatoria
amministrativa di abusi edilizi commessi anteriormente al 1° ottobre
1983, anche quando questi siano in contrasto con la normativa
urbanistica di fonte comunale;
Considerato che, per l'identità delle questioni, i giudizi
possono essere riuniti;
che, con la questione sub a), il giudice a quo sostanzialmente
lamenta che a chi abbia commesso contravvenzioni urbanistiche
anteriormente al 1° ottobre 1983 è concesso un trattamento
favorevole analogo a quello di un'amnistia condizionata senza
ricorrere alle formalità costituzionalmente previste per la
concessione dell'amnistia dall'art. 79 Cost.;
che analoga questione è già stata dichiarata infondata con la
sent. n. 369 del 1988 e che non sono stati addotti profili od
argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la
citata decisione;
che se il giudice a quo avesse inteso denunciare
un'irragionevole disparità di trattamento fra chi ha commesso
l'abuso edilizio anteriormente al 1° ottobre 1983 e chi lo ha
commesso tra tale data ed il 19 marzo 1985, perché soltanto al primo
soggetto e non anche al secondo sarebbe stato usato un trattamento
privilegiato, la questione sarebbe palesemente irrilevante, dal
momento che dalle ordinanze di rimessione risulta che, nelle
fattispecie all'esame del giudice a quo, i reati sono stati commessi
certamente in epoca anteriore al 1° ottobre 1983;
che con la questione sub b) il giudice a quo ritiene che le
disposizioni impugnate - nella parte in cui ammettono la sanatoria
amministrativa di abusi edilizi pregressi anche quando si tratti di
violazione della normativa urbanistica di fonte comunale - ledano
l'autonomia riconosciuta con legge generale ai Comuni in materia
urbanistica;
che, tuttavia, non è stato offerto dal giudice a quo alcun
elemento atto a motivare la rilevanza della questione stessa e, in
particolare, il riferimento alla specie di disposizioni comunali
impeditive o, comunque, limitative del condono previsto dalle
disposizioni impugnate;
che, conseguentemente, la predetta questione va dichiarata
manifestamente inammissibile per assenza di motivazione in ordine
alla rilevanza della stessa;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. da 31 a 44 della legge 28
febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie) sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 77
(recte:79) Cost., dal Pretore di Pietrasanta con le ordinanze in
epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli stessi artt. da 31 a 44 della legge
28 febbraio 1985, n. 47 sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo
comma e 128 Cost., dal Pretore di Pietrasanta con le medesime
ordinanze.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:803 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte