Ordinanza n. 805/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/07/1988 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 31legge 47/1985
- art. 34legge 47/1985
- art. 35legge 47/1985
- art. 38legge 47/1985
- art. 44legge 47/1985
- art. 31legge 47/1975
- art. 34legge 47/1975
- art. 35legge 47/1975
- art. 38legge 47/1975
- art. 44legge 47/1975
usata come parametro
citata
- art. 18legge 47/1985
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38
e 44 della legge 28 febbraio 1975, n. 47 (Norme in materia di
controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere edilizie) promossi con n. 2 ordinanze emesse il
16 gennaio 1986 dal Tribunale di Lucera nei procedimenti penali a
carico di Polisena Maria ed altri e Grasso Vincenzo ed altri,
iscritte ai nn. 176 e 265 del registro ordinanze 1986 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 30 e 32, prima serie
speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Tribunale di Lucera, con due ordinanze del 16
gennaio 1986 (R.O. n. 176/86 e 265/86) ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli
artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme
in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nella parte in
cui non prevedono l'applicazione della disciplina ivi contenuta per
il reato di lottizzazione abusiva c.d. negoziale, sotto il profilo
che la mancata previsione dell'estinzione per un reato che
costituisce in ogni caso un quid minus rispetto alla più grave
ipotesi di lottizzazione abusiva con opere, determina un'irrazionale
disparità di trattamento per condotte ugualmente lesive dello stesso
bene;
che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili
o, in subordine, infondate;
Considerato che, per l'identità delle questioni, i giudizi
possono essere riuniti;
che identica questione di legittimità costituzionale sollevata
dal Tribunale di Lucera con ordinanza 2 luglio 1985 (R.O. n. 694/85)
e dal Pretore di Trentola con ordinanza 30 ottobre 1986 (R.O. n.
843/86) - è stata da questa Corte dichiarata inammissibile con la
sent. n. 369 del 1988 per difetto di idonea motivazione sulla
rilevanza in quanto, mancando nelle ordinanze di rimessione una sia
pur sommaria indicazione degli elementi delle fattispecie concrete,
non era possibile stabilire se alle fattispecie stesse fosse oppur no
applicabile la nuova disciplina normativa "più favorevole al reo" di
cui all'art. 18, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la
cui sola impossibilità d'applicazione avrebbe invero reso rilevante
la sollevata questione;
che anche le ordinanze del Tribunale di Lucera del 16 gennaio
1986 (R.O. n. 176/86 e 265/86) ora in esame, contengono identico
difetto di idonea motivazione sulla rilevanza e, pertanto, la
questione con le stesse sollevata va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e
44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal
Tribunale di Lucera con due ordinanze del 16 gennaio 1986 (R.O. nn.
176/86 e 265/86).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:805 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte